| (Giurisdizione in materia di protezione
dei maggiori d'età).
1. La giurisdizione italiana in materia di misure di
protezione degli incapaci maggiori di età sussiste, oltre che
nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando esse si
rendono necessarie per proteggere, in via provvisoria e
urgente, la persona o i beni dell'incapace che si trovino in
Italia.
2. Quando in base all'articolo 66 nell'ordinamento italiano
si producono gli effetti di un provvedimento straniero in
materia di capacità di uno straniero, la giurisdizione
italiana sussiste per pronunciare i provvedimenti modificativi
o integrativi eventualmente necessari.
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