| (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni
1994, 1995
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e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
19941996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
2. Per gli anni successivi al triennio 1994-1996 si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito
dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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