| (Donazioni).
1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del
donante al momento della donazione.
2. Il donante può, con dichiarazione espressa contestuale
alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge
dello Stato in cui egli risiede.
3. La donazione è valida, quanto alla forma, se è
considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure
dalla legge dello Stato nel quale l'atto è compiuto.
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