| 1. I beni immobili e mobili riconosciuti di interesse
archeologico particolarmente importante ai sensi della
presente legge sono sottoposti alla disposizioni di cui alla
legge 1^ giugno 1939, n. 1089, con esclusione degli obblighi
di notifica in forma amministrativa ai privati possessori o
detentori a qualunque titolo di cui al primo comma
dell'articolo 3 e degli obblighi di denunzia di cui
all'articolo 30, e con esclusione altresì del diritto di
prelazione sulle cose alienate contemplato dall'articolo 31
della citata legge n. 1089 del 1939.
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2. Il diritto di prelazione sui beni immobili e mobili di
proprietà privata di interesse archeologico è esercitato dalle
competenti soprintendenze ai beni archeologici, che provvedono
in modo autonomo agli adempimenti di preventiva notifica in
forma amministrativa di cui ai commi primo, secondo e terzo
dell'articolo 3 della legge 1^ giugno 1939, n. 1089.
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