| 1. Il termine di due mesi, prescritto per l'esercizio del
diritto di prelazione dal primo comma dell'articolo 32 della
legge 1^ giugno 1939, n. 1089, è elevato a tre mesi per i beni
mobili e immobili di interesse archeologico siti entro gli
attuali confini del comune di Roma.
2. La denunzia di cui all'articolo 30 della legge 1^ giugno
1939, n. 1089, deve essere inoltrata al Ministero per i beni
culturali e ambientali tramite le competenti soprintendenze ai
beni archeologici.
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