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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1506
DDL0093-0002
Progetto di legge Camera n. 93 - testo presentato - (DDL12-93)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C93. TESTIPDL
...C93.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC93 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Con questa proposta di legge si
  afferma un fatto politico non indifferente per tutti coloro
  che si professano non violenti e pacifisti: anche se si rimane
  in un orizzonte ideale, culturale e di programma teso
  all'estinzione delle istituzioni delle Forze armate, è
  doveroso affrontare alcuni nodi di fondo dell'attuale modo di
  essere dell'apparato militare.
    Ciò che ha contraddistinto da sempre le Forze armate
  italiane è la mancanza di democrazia ed effettiva
  rappresentatività della base al loro interno.  Nonostante gli
  scossoni assestati negli anni sessanta e settanta dai soldati
  e sottufficiali democratici, la legge sulla rappresentanza
  militare, che è stata fornita come risposta ai fermenti
  sociali di quegli anni, è e rimane
  lacunosa ed insufficiente proprio in tema di democrazia nelle
  caserme.
    Non staremo in questa sede ad illustrare limiti e difetti
  della normativa attuale, dato che tale compito è già stato
  egregiamente svolto dagli stessi membri del Consiglio centrale
  della rappresentanza militare (COCER) nel corso delle
  audizioni rese in Commissione difesa nella XI legislatura.
    Ciò che preme sottolineare è invece lo spirito della nostra
  proposta di legge, tesa appunto ad allargare gli spazi di
  democrazia e libertà nell'istituzione militare e nelle
  caserme.
    Noi siamo convinti che sarà appunto la democrazia e
  l'effettivo funzionamento del meccanismo della rappresentanza
  democratica nelle Forze armate lo strumento
 
                               Pag. 2
 
  che insieme a tanti altri, quali l'obiezione di coscienza al
  servizio militare ed alle spese militari, porteranno ad un
  superamento e ad una estinzione della stessa ragion d'essere
  delle Forze armate.
    Passando ad una rapida disamina dell'articolato, vi è
  innanzitutto da evidenziare come questa proposta è stata
  elaborata tenendo conto delle richieste del personale militare
  e, in particolare, di quanto emerso dagli incontri, dalle
  audizioni, dalle istanze fatte dai rappresentanti delegati a
  rappresentare i militari nei consigli ai vari livelli.
    Sono state tenute in particolare conto le risultanze della
  lunga indagine conoscitiva sullo stato della rappresentanza
  dei militari, articolando quelle cui necessita il vigore di
  una legge e lasciando le altre che potranno essere invece
  trattate da norme di attuazione.
    Il tutto è stato poi integrato con un lavoro di gruppo, cui
  hanno partecipato tutti gli attori sociali e politici
  interessati, durato varie settimane, portando al risultato
  finale di questa proposta di legge.
    La nuova articolazione in comparti (articoli 1 e 2)
  soddisfa una richiesta vecchia di anni, che tende a
  salvaguardare la possibilità di esprimere al meglio le
  specifiche istanze.
    Si è inoltre deciso di non escludere la leva dagli organi
  di rappresentanza sia per non frazionare le forze sia per
  mantenere "legati" i settori del quadro permanente e dei
  giovani di leva.
    Tale scelta ha un duplice scopo: da un lato renderebbe i
  giovani di leva consapevoli dell'istituzione in cui si trovano
  ad impiegare un anno della loro vita e del loro diritto-dovere
  ad incidere concretamente su tale apparato, e dall'altro non
  trascinerebbe in logiche eccessivamente corporative, rischio
  reso concreto da un'eventuale mancanza di interconnessione con
  la società civile, di cui i giovani di leva sono sicuramente
  una delle espressioni più consistenti per le Forze armate.
    La proporzionalità dei delegati (articolo 3) rispetto alla
  effettiva consistenza numerica garantisce il concetto di
  rappresentatività delle categorie più numerose e più
  deboli.
    A tale proposito si deve evidenziare come la scomparsa dei
  rappresentanti dei sottotenenti di complemento di prima nomina
  si rende necessaria sia perché tale figura tende a venir meno
  e ad essere assorbita dalla categoria "A", sia perché, se
  dovesse rimanere la situazione attuale, si dovrebbe parimenti
  istituire la categoria dei sergenti.
    L'autonomia deliberativa da parte delle commissioni di
  categoria (articolo 4) introduce un concetto fortemente
  sentito da tutto il personale.
    Le nuove procedure elettorali (articolo 5), l'esclusione
  delle sanzioni disciplinari come causa di ineleggibilità
  (articolo 6), l'elezione del presidente e del vice presidente,
  la sfiducia e la durata delle cariche (articolo 7), la
  rieleggibilità e la durata del mandato portata a due anni
  (articolo 8) pongono in essere gli strumenti necessari al buon
  avvio della "nuova" rappresentanza dei militari.
    Viene sancito dallo Stato l'obbligo (finora molto
  aleatorio) di informazione sulla rappresentanza per i militari
  all'atto dell'arruolamento e vengono definite con precisione
  le responsabilità di tale obbligo all'informazione (articolo
  10).
    Agli articoli 11 e 12 si trovano le novità forse più
  attese: le riunioni, sia degli organismi ai vari livelli sia
  in rapporto con gli altri similari (articolo 11) e le
  assemblee (articolo 12).
    Anche le modalità per la pubblicazione delle delibere
  vengono modificate seguendo le tendenze ormai consolidate
  (articolo 13).
    Tra le competenze elencate dall'articolo 14 spicca il
  potere negoziale, peraltro sancito dall'articolo 2 della legge
  6 marzo 1992, n. 216.
    E' introdotto un vincolo preciso (verifiche trimestrali)
  per i rapporti con gli enti locali (articolo 15).
    In materia contrattuale dispone l'articolo 17 e, a tal
  proposito, dovranno essere
 
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  sere costituiti gruppi di lavoro per inoltrare la più vasta
  gamma di proposte possibili.
    Negli articoli a seguire si delineano con efficacia facoltà
  e limiti del mandato (articolo 18), la tutela del delegato
  (articolo 19), i diritti dei delegati (articolo 20)
  ed il divieto di atti discriminatori nei confronti degli
  stessi (articolo 21).
    Estendendo la facoltà di manifestare il proprio pensiero a
  tutti i delegati si completa infine quanto stabilito dal
  decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1992, n.
  520.
 
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