| Onorevoli Colleghi! -- Con questa proposta di legge si
afferma un fatto politico non indifferente per tutti coloro
che si professano non violenti e pacifisti: anche se si rimane
in un orizzonte ideale, culturale e di programma teso
all'estinzione delle istituzioni delle Forze armate, è
doveroso affrontare alcuni nodi di fondo dell'attuale modo di
essere dell'apparato militare.
Ciò che ha contraddistinto da sempre le Forze armate
italiane è la mancanza di democrazia ed effettiva
rappresentatività della base al loro interno. Nonostante gli
scossoni assestati negli anni sessanta e settanta dai soldati
e sottufficiali democratici, la legge sulla rappresentanza
militare, che è stata fornita come risposta ai fermenti
sociali di quegli anni, è e rimane
lacunosa ed insufficiente proprio in tema di democrazia nelle
caserme.
Non staremo in questa sede ad illustrare limiti e difetti
della normativa attuale, dato che tale compito è già stato
egregiamente svolto dagli stessi membri del Consiglio centrale
della rappresentanza militare (COCER) nel corso delle
audizioni rese in Commissione difesa nella XI legislatura.
Ciò che preme sottolineare è invece lo spirito della nostra
proposta di legge, tesa appunto ad allargare gli spazi di
democrazia e libertà nell'istituzione militare e nelle
caserme.
Noi siamo convinti che sarà appunto la democrazia e
l'effettivo funzionamento del meccanismo della rappresentanza
democratica nelle Forze armate lo strumento
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che insieme a tanti altri, quali l'obiezione di coscienza al
servizio militare ed alle spese militari, porteranno ad un
superamento e ad una estinzione della stessa ragion d'essere
delle Forze armate.
Passando ad una rapida disamina dell'articolato, vi è
innanzitutto da evidenziare come questa proposta è stata
elaborata tenendo conto delle richieste del personale militare
e, in particolare, di quanto emerso dagli incontri, dalle
audizioni, dalle istanze fatte dai rappresentanti delegati a
rappresentare i militari nei consigli ai vari livelli.
Sono state tenute in particolare conto le risultanze della
lunga indagine conoscitiva sullo stato della rappresentanza
dei militari, articolando quelle cui necessita il vigore di
una legge e lasciando le altre che potranno essere invece
trattate da norme di attuazione.
Il tutto è stato poi integrato con un lavoro di gruppo, cui
hanno partecipato tutti gli attori sociali e politici
interessati, durato varie settimane, portando al risultato
finale di questa proposta di legge.
La nuova articolazione in comparti (articoli 1 e 2)
soddisfa una richiesta vecchia di anni, che tende a
salvaguardare la possibilità di esprimere al meglio le
specifiche istanze.
Si è inoltre deciso di non escludere la leva dagli organi
di rappresentanza sia per non frazionare le forze sia per
mantenere "legati" i settori del quadro permanente e dei
giovani di leva.
Tale scelta ha un duplice scopo: da un lato renderebbe i
giovani di leva consapevoli dell'istituzione in cui si trovano
ad impiegare un anno della loro vita e del loro diritto-dovere
ad incidere concretamente su tale apparato, e dall'altro non
trascinerebbe in logiche eccessivamente corporative, rischio
reso concreto da un'eventuale mancanza di interconnessione con
la società civile, di cui i giovani di leva sono sicuramente
una delle espressioni più consistenti per le Forze armate.
La proporzionalità dei delegati (articolo 3) rispetto alla
effettiva consistenza numerica garantisce il concetto di
rappresentatività delle categorie più numerose e più
deboli.
A tale proposito si deve evidenziare come la scomparsa dei
rappresentanti dei sottotenenti di complemento di prima nomina
si rende necessaria sia perché tale figura tende a venir meno
e ad essere assorbita dalla categoria "A", sia perché, se
dovesse rimanere la situazione attuale, si dovrebbe parimenti
istituire la categoria dei sergenti.
L'autonomia deliberativa da parte delle commissioni di
categoria (articolo 4) introduce un concetto fortemente
sentito da tutto il personale.
Le nuove procedure elettorali (articolo 5), l'esclusione
delle sanzioni disciplinari come causa di ineleggibilità
(articolo 6), l'elezione del presidente e del vice presidente,
la sfiducia e la durata delle cariche (articolo 7), la
rieleggibilità e la durata del mandato portata a due anni
(articolo 8) pongono in essere gli strumenti necessari al buon
avvio della "nuova" rappresentanza dei militari.
Viene sancito dallo Stato l'obbligo (finora molto
aleatorio) di informazione sulla rappresentanza per i militari
all'atto dell'arruolamento e vengono definite con precisione
le responsabilità di tale obbligo all'informazione (articolo
10).
Agli articoli 11 e 12 si trovano le novità forse più
attese: le riunioni, sia degli organismi ai vari livelli sia
in rapporto con gli altri similari (articolo 11) e le
assemblee (articolo 12).
Anche le modalità per la pubblicazione delle delibere
vengono modificate seguendo le tendenze ormai consolidate
(articolo 13).
Tra le competenze elencate dall'articolo 14 spicca il
potere negoziale, peraltro sancito dall'articolo 2 della legge
6 marzo 1992, n. 216.
E' introdotto un vincolo preciso (verifiche trimestrali)
per i rapporti con gli enti locali (articolo 15).
In materia contrattuale dispone l'articolo 17 e, a tal
proposito, dovranno essere
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sere costituiti gruppi di lavoro per inoltrare la più vasta
gamma di proposte possibili.
Negli articoli a seguire si delineano con efficacia facoltà
e limiti del mandato (articolo 18), la tutela del delegato
(articolo 19), i diritti dei delegati (articolo 20)
ed il divieto di atti discriminatori nei confronti degli
stessi (articolo 21).
Estendendo la facoltà di manifestare il proprio pensiero a
tutti i delegati si completa infine quanto stabilito dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1992, n.
520.
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