| Onorevoli Deputati! -- L'articolo 1 del presente
disegno di legge modifica ed integra in parte il decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 269, alla luce dei pareri
espressi dalla Corte dei conti in merito agli schemi dei
regolamenti attuativi relativamente alle seguenti
disposizioni: articolo 2, comma 3, lettera a); articolo
3, comma 1, numeri 1, 2 e 3; articolo 3, comma 3; articolo 7,
commi 4 e 6.
Le modifiche appaiono necessarie al fine di mettere in
maggior risalto e dare più incidenza all'attività di ricerca
svolta dagli istituti, con una più idonea articolazione della
struttura sul piano nazionale, fatta salva la necessaria
presenza dei rappresentanti regionali.
In dettaglio, l'articolo 2, comma 3, lettera a),
integra il criterio per l'emanazione del regolamento di
organizzazione, affermando
Pag. 2
che il riconoscimento del carattere scientifico è a
tempo indeterminato, tenuto conto che esigenze fondamentali di
programmazione delle ricerche non possono essere assoggettate
alla caducazione periodica del riconoscimento stesso, salvo
conferma.
L'articolo 3, comma 1, numeri 1, 2 e 3, precisa in via
normativa la rilevanza del consiglio di amministrazione degli
istituti, il cui presidente assume la legale rappresentanza
dell'ente, con l'ampliamento delle funzioni in ordine alla
nomina del direttore generale. Esigenze di ordinata gestione
richiedono che in presenza di più organi esponenziali,
l'organo monocratico si ponga in posizione di collegamento
fiduciario con l'organo collegiale.
La potestà del consiglio di amministrazione sul punto,
tenuto conto dei correlati interessi regionali, è quella di
formulare la proposta di una terna di candidati scelti tra
soggetti idonei a svolgere le funzioni di direttori delle
unità sanitarie locali, nell'ambito dei quali il Ministro
della sanità, sentito il presidente della regione competente,
procede alla nomina.
Tale indirizzo si estende all'organo interno di controllo
che, come già stabilito dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 617 del 1980, è composto da un funzionario della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro in
qualità di presidente e da funzionari, in termini paritari,
della regione e del Ministero della sanità; la rappresentanza
ministeriale è strettamente correlata all'alta vigilanza
spettante al dicastero della sanità (vedi articolo 2, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo n. 269 del 1993).
Conseguentemente non ha più ragion d'essere il comma 3
dell'articolo 3.
L'articolo in esame riporta, inoltre, alcune modifiche al
citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, resesi
necessarie per rispettare le decisioni di cui alla sentenza n.
338 del 1994 della Corte costituzionale che ha dichiarato la
illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 2, comma
2, e dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto
legislativo.
Le modifiche introdotte all'articolo 7 del decreto
legislativo n. 269 del 1993 concernono, per la parte
integrativa, la composizione del consiglio di amministrazione
dell'istituto "G. Gaslini" di Genova, in coerenza con la
composizione degli altri istituti, e prevedono che
l'adeguamento degli statuti degli istituti non può che seguire
i riconoscimenti confermativi del carattere scientifico degli
attuali ventotto istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico.
L'articolo 2 prevede la facoltà del Ministero della sanità
di effettuare visite di controllo sia autonomamente sia su
richiesta da parte di pubbliche amministrazioni o degli
interessati, ai fini di acquisire tutti gli elementi necessari
all'accertamento di lesioni ed infermità che danno diritto a
pensione vitalizia, assegno annuo o ad indennità una
tantum, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (tabelle A e B).
L'articolo 3 è finalizzato a risolvere la problematica
posta dalle strutture sanitarie operanti presso il Ministero
degli affari esteri.
L'articolo 4 introduce specifiche disposizioni in materia
di vaccinazioni obbligatorie, pienamente in linea con i
princìpi costituzionali ed i più moderni orientamenti in tale
materia.
L'articolo 5 modifica l'articolo 7, primo comma, della
legge 24 luglio 1985, n. 409. Tale modifica, recependo
espressamente quanto previsto dalla direttiva 78/687/CEE,
consente una più precisa e puntuale attuazione della normativa
comunitaria ai fini del riconoscimento di lauree in
odontoiatria conseguite da cittadini comunitari che - in vari
casi - non hanno però acquisito una completa formazione in
Paesi della Unione europea ma, almeno in parte e con diverso
percorso formativo, in Paesi terzi.
L'articolo 6 è motivato dall'esigenza di pervenire ad una
disciplina dei trapianti più uniforme, omogeneizzando i
profili attinenti al consenso al prelievo stesso.
Contestualmente viene ribadito il principio generale della
materia secondo il quale la donazione di organi e di tessuti è
e rimane completamente gratuita.
Pag. 3
L'articolo 7 consente, avuto riguardo alla peculiarità
delle attività svolte dall'Istituto superiore di sanità, che
per i fondi assegnati per progetti di interesse nazionale,
nonché per le attività di ricerca corrente e finalizzata
svolte, i relativi atti e provvedimenti siano sottoposti al
solo controllo consuntivo della Ragioneria centrale e della
Corte dei conti mediante rendiconto annuale finanziario, ai
sensi dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1993, n.
559.
L'articolo 8 stabilisce sanzioni pecuniarie amministrative
per le violazioni agli articoli 5, comma 4, e 11, del decreto
legislativo 30 gennaio 1993, n. 28. Detto decreto legislativo
fissa le regole fondamentali in base alle quali gli uffici
veterinari del Ministero della sanità a ciò preposti procedono
al coordinamento ed al controllo degli adempimenti comunitari
nella fase del primo ingresso nel territorio nazionale di
animali e prodotti di origine animale provenienti da Stati
membri. Il complesso di tali attività da parte dei pubblici
uffici non necessita di speciali sanzioni essendo la materia
coperta dalle sanzioni civili, penali ed amministrative
vigenti nei confronti dei pubblici dipendenti.
I soli adempimenti richiesti ai privati sono quelli
stabiliti agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo
sopracitato e consistono nell'obbligo degli operatori di
aderire preventivamente ad una convenzione con gli uffici
veterinari del Ministero della sanità oltre che di iscriversi
anche, od in alternativa, ad appositi registri presso gli
stessi uffici. Il mancato adempimento di tali obblighi
costituisce un grave intralcio non solo al controllo, ove
necessario, delle singole partite, ma soprattutto alla
sistematica ed efficace organizzazione dei controlli
sull'intero flusso commerciale nel suo insieme. Una
conseguenza ulteriore della violazione agli articoli 5 e 11 da
parte degli operatori è la inadempienza da parte dello Stato
italiano all'obbligo comunitario di tutela, nel proprio
territorio, della salute umana e del patrimonio zootecnico.
L'articolo 9 prevede talune modifiche al decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178, relativo al recepimento
delle direttive CEE in materia di specialità medicinali.
Inoltre, le irregolarità commesse nella fase di compilazione
delle ricette, rispetto alle norme riguardanti l'esenzione dal
pagamento delle quote di partecipazione a carico degli
assistiti, sono considerate irregolarità di carattere
amministrativo e vanno perseguite in prima istanza tramite le
commissioni di disciplina previste dalle convenzioni per i
medici di medicina generale e per i pediatri di libera
scelta.
Lo stesso articolo 9, al comma 4, specifica quali
distributori all'ingrosso sono esonerati dall'osservanza dei
requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1, del decreto n.
538 del 1992 sulle dotazioni minime di medicinali.
Il comma 5 dello stesso articolo è volto ad assicurare che
la disposizione transitoria di cui all'articolo 13 del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, possa trovare
attuazione anche nei confronti dei produttori di gas
medicinali che hanno presentato domanda di autorizzazione alla
produzione in data posteriore a quella di entrata in vigore
dello stesso decreto legislativo.
Il comma 6 è diretto a far sì che anche gli operatori che
hanno potuto continuare l'attività di commercio all'ingrosso
sulla base della disposizione transitoria dell'articolo 16 del
decreto legislativo n. 538 del 1992 si adeguino alla nouva
normativa entro un congruo lasso di tempo (diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo).
L'articolo 9 disciplina, altresì, alcuni aspetti relativi
alla vendita di medicinali veterinari al fine di assicurare
omogeneità di trattamento.
L'articolo 10 ripiana la situazione debitoria collegata al
funzionario dell'asilo nido del Ministero della sanità.
Il finanziamento dell'asilo nido era stata assicurato,
dalla legge 8 gennaio 1986, n. 5, fino al 31 dicembre 1989.
Venuta a scadenza la data prevista dalla citata legge n. 5 del
1986, il Ministero si fece promotore di apposita iniziativa
legislativa per assicurare la continuità dei servizi (Atto
Camera n. 2417, X legislatura), ma il disegno di legge non
terminò
Pag. 4
l' iter a causa dello scioglimento delle Camere;
successivamente, e nonostante fosse stata riconosciuta
l'esigenza del servizio (tant'è che la legge finanziaria 1992
aveva previsto specifici accantonamenti nel fondo speciale di
parte corrente), analoghe iniziative non si sono concluse
positivamente.
Pur in assenza di una soluzione legislativa, l'asilo nido
ha assicurato continuità di funzionamento, venendo a
determinare a favore del comune di Roma una posizione
creditoria ammontante a lire 571.190.550.
Per provvedere a detta situazione debitoria si propone di
procedere alla riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 1104 (spese per l'informazione sanitaria ai fini
della promozione della salute; spese per l'organizzazione e
partecipazione a convegni, congressi, eccetera) dello stato
di previsione del Ministero della sanità per il 1994, che
prsenta una disponibilità di lire 1.230.000.000.
L'articolo 11 prevede che i comuni possano procedere ad
erogazioni con cadenze trimestrali a carico del Fondo
sanitario nazionale per assicurare per il corrente anno 1994
l'assistenza sanitaria agli indigenti.
Il Ministro del tesoro è, pertanto, autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di
bilancio per una somma non inferiore a lire 100 miliardi per
le finalità di cui sopra.
L'articolo 12, in relazione alla continua evoluzione della
legislazione sanitaria, attribuisce al Governo la delega alla
elaborazione di testi unici nei quali siano raccolte,
coordinate ed integrate tutte le disposizioni emanate in
materia sanitaria.
| |