Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15076
DDL1287-0002
Progetto di legge Camera n. 1287 - testo presentato - (DDL12-1287)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1287. TESTIPDL
...C1287.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1287 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- L'articolo 1 del presente
  disegno di legge modifica ed integra in parte il decreto
  legislativo 30 giugno 1993, n. 269, alla luce dei pareri
  espressi dalla Corte dei conti in merito agli schemi dei
  regolamenti attuativi relativamente alle seguenti
  disposizioni: articolo 2, comma 3, lettera  a);  articolo
  3, comma 1, numeri 1, 2 e 3; articolo 3, comma 3; articolo 7,
  commi 4 e 6.
    Le modifiche appaiono necessarie al fine di mettere in
  maggior risalto e dare più incidenza all'attività di ricerca
  svolta dagli istituti, con una più idonea articolazione della
  struttura sul piano nazionale, fatta salva la necessaria
  presenza dei rappresentanti regionali.
    In dettaglio, l'articolo 2, comma 3, lettera  a),
  integra il criterio per l'emanazione del regolamento di
  organizzazione, affermando
 
                               Pag. 2
 
  che il riconoscimento del carattere scientifico è a
  tempo indeterminato, tenuto conto che esigenze fondamentali di
  programmazione delle ricerche non possono essere assoggettate
  alla caducazione periodica del riconoscimento stesso, salvo
  conferma.
    L'articolo 3, comma 1, numeri 1, 2 e 3, precisa in via
  normativa la rilevanza del consiglio di amministrazione degli
  istituti, il cui presidente assume la legale rappresentanza
  dell'ente, con l'ampliamento delle funzioni in ordine alla
  nomina del direttore generale.  Esigenze di ordinata gestione
  richiedono che in presenza di più organi esponenziali,
  l'organo monocratico si ponga in posizione di collegamento
  fiduciario con l'organo collegiale.
    La potestà del consiglio di amministrazione sul punto,
  tenuto conto dei correlati interessi regionali, è quella di
  formulare la proposta di una terna di candidati scelti tra
  soggetti idonei a svolgere le funzioni di direttori delle
  unità sanitarie locali, nell'ambito dei quali il Ministro
  della sanità, sentito il presidente della regione competente,
  procede alla nomina.
    Tale indirizzo si estende all'organo interno di controllo
  che, come già stabilito dal decreto del Presidente della
  Repubblica n. 617 del 1980, è composto da un funzionario della
  Ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro in
  qualità di presidente e da funzionari, in termini paritari,
  della regione e del Ministero della sanità; la rappresentanza
  ministeriale è strettamente correlata all'alta vigilanza
  spettante al dicastero della sanità (vedi articolo 2, comma 1,
  lettera  d),  del decreto legislativo n. 269 del 1993).
  Conseguentemente non ha più ragion d'essere il comma 3
  dell'articolo 3.
    L'articolo in esame riporta, inoltre, alcune modifiche al
  citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, resesi
  necessarie per rispettare le decisioni di cui alla sentenza n.
  338 del 1994 della Corte costituzionale che ha dichiarato la
  illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 2, comma
  2, e dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto
  legislativo.
    Le modifiche introdotte all'articolo 7 del decreto
  legislativo n. 269 del 1993 concernono, per la parte
  integrativa, la composizione del consiglio di amministrazione
  dell'istituto "G.  Gaslini" di Genova, in coerenza con la
  composizione degli altri istituti, e prevedono che
  l'adeguamento degli statuti degli istituti non può che seguire
  i riconoscimenti confermativi del carattere scientifico degli
  attuali ventotto istituti di ricovero e cura a carattere
  scientifico.
    L'articolo 2 prevede la facoltà del Ministero della sanità
  di effettuare visite di controllo sia autonomamente sia su
  richiesta da parte di pubbliche amministrazioni o degli
  interessati, ai fini di acquisire tutti gli elementi necessari
  all'accertamento di lesioni ed infermità che danno diritto a
  pensione vitalizia, assegno annuo o ad indennità  una
  tantum,  ai sensi del decreto del Presidente della
  Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (tabelle A e B).
    L'articolo 3 è finalizzato a risolvere la problematica
  posta dalle strutture sanitarie operanti presso il Ministero
  degli affari esteri.
    L'articolo 4 introduce specifiche disposizioni in materia
  di vaccinazioni obbligatorie, pienamente in linea con i
  princìpi costituzionali ed i più moderni orientamenti in tale
  materia.
    L'articolo 5 modifica l'articolo 7, primo comma, della
  legge 24 luglio 1985, n. 409.  Tale modifica, recependo
  espressamente quanto previsto dalla direttiva 78/687/CEE,
  consente una più precisa e puntuale attuazione della normativa
  comunitaria ai fini del riconoscimento di lauree in
  odontoiatria conseguite da cittadini comunitari che - in vari
  casi - non hanno però acquisito una completa formazione in
  Paesi della Unione europea ma, almeno in parte e con diverso
  percorso formativo, in Paesi terzi.
    L'articolo 6 è motivato dall'esigenza di pervenire ad una
  disciplina dei trapianti più uniforme, omogeneizzando i
  profili attinenti al consenso al prelievo stesso.
  Contestualmente viene ribadito il principio generale della
  materia secondo il quale la donazione di organi e di tessuti è
  e rimane completamente gratuita.
 
                               Pag. 3
 
    L'articolo 7 consente, avuto riguardo alla peculiarità
  delle attività svolte dall'Istituto superiore di sanità, che
  per i fondi assegnati per progetti di interesse nazionale,
  nonché per le attività di ricerca corrente e finalizzata
  svolte, i relativi atti e provvedimenti siano sottoposti al
  solo controllo consuntivo della Ragioneria centrale e della
  Corte dei conti mediante rendiconto annuale finanziario, ai
  sensi dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1993, n.
  559.
    L'articolo 8 stabilisce sanzioni pecuniarie amministrative
  per le violazioni agli articoli 5, comma 4, e 11, del decreto
  legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.  Detto decreto legislativo
  fissa le regole fondamentali in base alle quali gli uffici
  veterinari del Ministero della sanità a ciò preposti procedono
  al coordinamento ed al controllo degli adempimenti comunitari
  nella fase del primo ingresso nel territorio nazionale di
  animali e prodotti di origine animale provenienti da Stati
  membri.  Il complesso di tali attività da parte dei pubblici
  uffici non necessita di speciali sanzioni essendo la materia
  coperta dalle sanzioni civili, penali ed amministrative
  vigenti nei confronti dei pubblici dipendenti.
    I soli adempimenti richiesti ai privati sono quelli
  stabiliti agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo
  sopracitato e consistono nell'obbligo degli operatori di
  aderire preventivamente ad una convenzione con gli uffici
  veterinari del Ministero della sanità oltre che di iscriversi
  anche, od in alternativa, ad appositi registri presso gli
  stessi uffici.  Il mancato adempimento di tali obblighi
  costituisce un grave intralcio non solo al controllo, ove
  necessario, delle singole partite, ma soprattutto alla
  sistematica ed efficace organizzazione dei controlli
  sull'intero flusso commerciale nel suo insieme.  Una
  conseguenza ulteriore della violazione agli articoli 5 e 11 da
  parte degli operatori è la inadempienza da parte dello Stato
  italiano all'obbligo comunitario di tutela, nel proprio
  territorio, della salute umana e del patrimonio zootecnico.
    L'articolo 9 prevede talune modifiche al decreto
  legislativo 29 maggio 1991, n. 178, relativo al recepimento
  delle direttive CEE in materia di specialità medicinali.
  Inoltre, le irregolarità commesse nella fase di compilazione
  delle ricette, rispetto alle norme riguardanti l'esenzione dal
  pagamento delle quote di partecipazione a carico degli
  assistiti, sono considerate irregolarità di carattere
  amministrativo e vanno perseguite in prima istanza tramite le
  commissioni di disciplina previste dalle convenzioni per i
  medici di medicina generale e per i pediatri di libera
  scelta.
    Lo stesso articolo 9, al comma 4, specifica quali
  distributori all'ingrosso sono esonerati dall'osservanza dei
  requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1, del decreto n.
  538 del 1992 sulle dotazioni minime di medicinali.
    Il comma 5 dello stesso articolo è volto ad assicurare che
  la disposizione transitoria di cui all'articolo 13 del citato
  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, possa trovare
  attuazione anche nei confronti dei produttori di gas
  medicinali che hanno presentato domanda di autorizzazione alla
  produzione in data posteriore a quella di entrata in vigore
  dello stesso decreto legislativo.
    Il comma 6 è diretto a far sì che anche gli operatori che
  hanno potuto continuare l'attività di commercio all'ingrosso
  sulla base della disposizione transitoria dell'articolo 16 del
  decreto legislativo n. 538 del 1992 si adeguino alla nouva
  normativa entro un congruo lasso di tempo (diciotto mesi dalla
  data di entrata in vigore del medesimo decreto
  legislativo).
    L'articolo 9 disciplina, altresì, alcuni aspetti relativi
  alla vendita di medicinali veterinari al fine di assicurare
  omogeneità di trattamento.
    L'articolo 10 ripiana la situazione debitoria collegata al
  funzionario dell'asilo nido del Ministero della sanità.
    Il finanziamento dell'asilo nido era stata assicurato,
  dalla legge 8 gennaio 1986, n. 5, fino al 31 dicembre 1989.
  Venuta a scadenza la data prevista dalla citata legge n. 5 del
  1986, il Ministero si fece promotore di apposita iniziativa
  legislativa per assicurare la continuità dei servizi (Atto
  Camera n. 2417, X legislatura), ma il disegno di legge non
  terminò
 
                               Pag. 4
 
  l' iter  a causa dello scioglimento delle Camere;
  successivamente, e nonostante fosse stata riconosciuta
  l'esigenza del servizio (tant'è che la legge finanziaria 1992
  aveva previsto specifici accantonamenti nel fondo speciale di
  parte corrente), analoghe iniziative non si sono concluse
  positivamente.
    Pur in assenza di una soluzione legislativa, l'asilo nido
  ha assicurato continuità di funzionamento, venendo a
  determinare a favore del comune di Roma una posizione
  creditoria ammontante a lire 571.190.550.
    Per provvedere a detta situazione debitoria si propone di
  procedere alla riduzione dello stanziamento iscritto al
  capitolo 1104 (spese per l'informazione sanitaria ai fini
  della promozione della salute; spese per l'organizzazione e
  partecipazione a convegni, congressi, eccetera) dello stato
  di previsione del Ministero della sanità per il 1994, che
  prsenta una disponibilità di lire 1.230.000.000.
    L'articolo 11 prevede che i comuni possano procedere ad
  erogazioni con cadenze trimestrali a carico del Fondo
  sanitario nazionale per assicurare per il corrente anno 1994
  l'assistenza sanitaria agli indigenti.
    Il Ministro del tesoro è, pertanto, autorizzato ad
  apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di
  bilancio per una somma non inferiore a lire 100 miliardi per
  le finalità di cui sopra.
    L'articolo 12, in relazione alla continua evoluzione della
  legislazione sanitaria, attribuisce al Governo la delega alla
  elaborazione di testi unici nei quali siano raccolte,
  coordinate ed integrate tutte le disposizioni emanate in
  materia sanitaria.
 
DATA=940922 FASCID=DDL12-1287 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1287 TOTPAG=0013 TOTDOC=0014 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=023 PAGFIN=0004 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=128700 00 FASCIDC=12DDL1287 SORTNAV=0128700 000 00000 ZZDDLC1287 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati