| (Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico).
1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7,
commi 1 e 7, dopo le parole: "provincie autonome" sono
inserite le seguenti: "e la regione interessata";
b) all'articolo 2, comma 3, lettera a), dopo
le parole: "i criteri generali per il riconoscimento" sono
inserite le seguenti: "a tempo indeterminato";
c) all'articolo 3, comma 1, i numeri 1), 2) e 3)
sono sostituiti dai seguenti:
"1) il consiglio di amministrazione, il cui presidente
assume la legale rappresentanza dell'istituto; del consiglio
fanno parte due rappresentanti della regione interessata;
2) il direttore generale, che assume le funzioni di
amministratore delegato dal consiglio di amministrazione. Egli
è nominato dal Ministro della sanità, sentito il presidente
della regione competente per territorio, nell'ambito di una
terna proposta dal consiglio di amministrazione, composta di
candidati scelti tra soggetti in possesso del titolo di studio
e dei requisiti necessari per la nomina a direttore generale
delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
3) il collegio dei revisori dei conti, presieduto da un
funzionario della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero del tesoro e composto da funzionari del Ministero
della sanità e della regione interessata. I rappresentanti
delle regioni devono
Pag. 6
possedere i requisiti di professionalità richiesti per
l'iscrizione nel registro dei revisori contabili;";
d) all'articolo 3, comma 2, alla fine del primo
periodo, sono inserite le seguenti parole: "fermo quanto
disposto nel comma 1.";
e) il comma 3 dell'articolo 3 è abrogato;
f) all'articolo 7, i commi 4 e 6 sono sostituiti
dai seguenti:
"4. Restano ferme le funzioni del consiglio di
amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova, la cui
composizione, determinata ai sensi dello statuto, è integrata
con un rappresentante del Ministero della sanità, ed un
rappresentante della regione Liguria.
6. Gli istituti, entro novanta giorni dalla registrazione
positiva del riconoscimento del carattere scientifico di cui
al comma 1, adeguano i propri statuti e regolamenti. Decorso
tale termine, il Ministro della sanità provvede, previa
diffida, in via sostitutiva.".
| |