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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15077
DDL1287-0003
Progetto di legge Camera n. 1287 - testo presentato - (DDL12-1287)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C1287. TESTIPDL
...C1287.
Pag. 5 DISEGNO DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1287 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Istituti di ricovero e cura
                  a carattere scientifico).
    1.  Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, sono
  apportate le seguenti modificazioni:
      a)  all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7,
  commi 1 e 7, dopo le parole: "provincie autonome" sono
  inserite le seguenti: "e la regione interessata";
      b)  all'articolo 2, comma 3, lettera  a),  dopo
  le parole: "i criteri generali per il riconoscimento" sono
  inserite le seguenti: "a tempo indeterminato";
      c)  all'articolo 3, comma 1, i numeri 1), 2) e 3)
  sono sostituiti dai seguenti:
        "1) il consiglio di amministrazione, il cui presidente
  assume la legale rappresentanza dell'istituto; del consiglio
  fanno parte due rappresentanti della regione interessata;
        2) il direttore generale, che assume le funzioni di
  amministratore delegato dal consiglio di amministrazione.  Egli
  è nominato dal Ministro della sanità, sentito il presidente
  della regione competente per territorio, nell'ambito di una
  terna proposta dal consiglio di amministrazione, composta di
  candidati scelti tra soggetti in possesso del titolo di studio
  e dei requisiti necessari per la nomina a direttore generale
  delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
        3) il collegio dei revisori dei conti, presieduto da un
  funzionario della Ragioneria generale dello Stato del
  Ministero del tesoro e composto da funzionari del Ministero
  della sanità e della regione interessata.  I rappresentanti
  delle regioni devono
 
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  possedere i requisiti di professionalità richiesti per
  l'iscrizione nel registro dei revisori contabili;";
      d)  all'articolo 3, comma 2, alla fine del primo
  periodo, sono inserite le seguenti parole: "fermo quanto
  disposto nel comma 1.";
      e)  il comma 3 dell'articolo 3 è abrogato;
      f)  all'articolo 7, i commi 4 e 6 sono sostituiti
  dai seguenti:
    "4.  Restano ferme le funzioni del consiglio di
  amministrazione dell'istituto "G.  Gaslini" di Genova, la cui
  composizione, determinata ai sensi dello statuto, è integrata
  con un rappresentante del Ministero della sanità, ed un
  rappresentante della regione Liguria.
    6.  Gli istituti, entro novanta giorni dalla registrazione
  positiva del riconoscimento del carattere scientifico di cui
  al comma 1, adeguano i propri statuti e regolamenti.  Decorso
  tale termine, il Ministro della sanità provvede, previa
  diffida, in via sostitutiva.".
 
DATA=940922 FASCID=DDL12-1287 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1287 TOTPAG=0013 TOTDOC=0014 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=128700 00 FASCIDC=12DDL1287 SORTNAV=0128700 000 00000 ZZDDLC1287 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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