| (Pareri medico-legali).
1. Il Ministero della sanità per la formulazione dei pareri
medico-legali, ha facoltà di sottoporre gli interessati a
visita di controllo al fine di acquisire tutti gli elementi
per un giudizio diagnostico ed una sicura attuazione delle
disposizioni di cui alle tabelle A e B allegate al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come
sostituite dal decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834. Le visite di controllo, che possono
essere richieste anche da pubbliche amministrazioni e dagli
interessati, sono effettuate, nei casi in cui sia ritenuto
necessario, dall'ufficio medico-legale del Ministero della
sanità.
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