| (Strutture sanitarie
del Ministero degli affari esteri).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 1995 le strutture sanitarie
esistenti presso il Ministero degli affari esteri, previste
dall'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, sono direttamente
gestite dal Ministero della sanità.
2. Per il funzionamento delle strutture sanitarie di cui al
comma 1 è stipulata apposita convenzione tra il Ministero
della sanità ed il Ministero degli affari esteri.
3. Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2
si provvede nei limiti dello stanziamento iscritto al capitolo
4303 dello stato di previsione del Ministero della sanità per
l'anno 1995 e corrispondente capitolo per gli esercizi
finanziari successivi.
4. Il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, è
abrogato.
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