| (Vaccinazioni obbligatorie).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie
su minori non può essere coercitivamente imposta con
l'intervento della forza pubblica.
2. Resta ferma l'operatività delle sanzioni previste a
carico di coloro che esercitano la potestà parentale o la
tutela sul minore, nonché dei direttori degli istituti di
assistenza pubblica o privata in cui il minore è ricoverato o
delle persone affidatarie di minori ai sensi della legge 4
maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.
3. I soggetti indicati al comma 2 sono personalmente
responsabili di ogni effetto dannoso subìto dal minore o da
terzi, conseguente all'inosservanza delle disposizioni di
legge sulle vaccinazioni obbligatorie.
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