| (Attività di prelievo e trapianti).
1. Con decreto del Ministro della sanità possono essere
attribuite al centro nazionale di riferimento di cui
all'articolo 14 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, anche
funzioni di coordinamento operativo nazionale delle attività
di prelievo e trapianto di organi e tessuti. Con il medesimo
decreto sono riordinati la composizione ed i compiti della
consulta tecnica permanente di cui all'articolo 13 del
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 giugno 1977, n. 409.
2. L'articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Assenso). - La donazione delle
cornee è gratuita. Al prelievo delle cornee da cadavere si
applica la normativa in materia di consenso stabilita dagli
articoli 1, 2 e 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e dagli
articoli 9 e 10 del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409.".
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