| (Gestione dei fondi
dell'Istituto superiore di sanità).
1. I fondi assegnati all'Istituto superiore di sanità,
relativi ai progetti di interesse nazionale, nonché le
attività di ricerca corrente e finalizzata di cui all'articolo
12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
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1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 14, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517, sono gestiti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18
della legge 23 dicembre 1993, n.559.
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