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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15084
DDL1287-0010
Progetto di legge Camera n. 1287 - testo presentato - (DDL12-1287)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C1287. TESTIPDL
...C1287.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1287 ZZ12 ZZPD ZZPR
                    (Regime sanzionatorio
                  dei controlli veterinari).
    1.  Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio
  1993, n. 28, sono inseriti i seguenti:
    "Art. 13- bis.  - 1.  Chiunque effettua scambi di
  animali e prodotti di origine animale senza la preventiva
  registrazione prevista dagli articoli 5, comma 4, e 11 è
  punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione
  amministrativa consistente nel pagamento di una somma non
  inferiore a lire sei milioni e non superiore a lire quaranta
  milioni.
    2.  Chi, essendovi obbligato in attuazione degli articoli 5
  e 11, non provveda alla stipula della relativa convenzione è
  punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione
  amministrativa consistente nel pagamento di una somma non
  inferiore a lire otto milioni e non superiore a lire cinquanta
  milioni.
    3.  Ogni operatore, registrato o convenzionato, che non
  ottemperi agli obblighi contratti con la registrazione o con
  la convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato,
  con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di
  una somma non inferiore a lire un milione e non superiore a
  lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato.
    Art. 13- ter. -  1.  Gli uffici veterinari per gli
  adempimenti comunitari previsti dal decreto legislativo 30
  gennaio 1993, n. 27, nonché gli uffici veterinari di cui al
  decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
  571, possono procedere, ciascuno per la rispettiva competenza,
  all'accertamento, a mezzo di proprio personale, delle
  violazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto e
  comminare le relative sanzioni.
 
                              Pag. 10
 
    2.  Gli uffici periferici del Ministero della sanità, ai
  quali deve essere presentato il rapporto previsto
  dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
  n. 689, sono, oltre quelli indicati nel decreto del Presidente
  della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, gli uffici veterinari
  per gli adempimenti comunitari di cui al decreto legislativo
  30 gennaio 1993, n. 27, ciascuno per la rispettiva
  competenza.".
 
DATA=940922 FASCID=DDL12-1287 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1287 TOTPAG=0013 TOTDOC=0014 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=006 PAGFIN=0010 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=128700 00 FASCIDC=12DDL1287 SORTNAV=0128700 000 00000 ZZDDLC1287 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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