| (Regime sanzionatorio
dei controlli veterinari).
1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio
1993, n. 28, sono inseriti i seguenti:
"Art. 13- bis. - 1. Chiunque effettua scambi di
animali e prodotti di origine animale senza la preventiva
registrazione prevista dagli articoli 5, comma 4, e 11 è
punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma non
inferiore a lire sei milioni e non superiore a lire quaranta
milioni.
2. Chi, essendovi obbligato in attuazione degli articoli 5
e 11, non provveda alla stipula della relativa convenzione è
punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma non
inferiore a lire otto milioni e non superiore a lire cinquanta
milioni.
3. Ogni operatore, registrato o convenzionato, che non
ottemperi agli obblighi contratti con la registrazione o con
la convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato,
con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di
una somma non inferiore a lire un milione e non superiore a
lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato.
Art. 13- ter. - 1. Gli uffici veterinari per gli
adempimenti comunitari previsti dal decreto legislativo 30
gennaio 1993, n. 27, nonché gli uffici veterinari di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
571, possono procedere, ciascuno per la rispettiva competenza,
all'accertamento, a mezzo di proprio personale, delle
violazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto e
comminare le relative sanzioni.
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2. Gli uffici periferici del Ministero della sanità, ai
quali deve essere presentato il rapporto previsto
dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, sono, oltre quelli indicati nel decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, gli uffici veterinari
per gli adempimenti comunitari di cui al decreto legislativo
30 gennaio 1993, n. 27, ciascuno per la rispettiva
competenza.".
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