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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15085
DDL1287-0011
Progetto di legge Camera n. 1287 - testo presentato - (DDL12-1287)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C1287. TESTIPDL
...C1287.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1287 ZZ12 ZZPD ZZPR
                          (Farmaci).
    1.  Il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 29
  maggio 1991, n. 178, è abrogato.
    2.  Le irregolarità commesse nella fase di compilazione
  delle ricette, rispetto alle norme riguardanti l'esenzione dal
  pagamento delle quote di partecipazione a carico degli
  assistiti, sono considerate irregolarità di carattere
  amministrativo e vanno perseguite in prima istanza tramite le
  commissioni di disciplina previste dalle convenzioni per i
  medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta.
    3.  Quando le commissioni di disciplina hanno notizia di un
  reato perseguibile d'ufficio, ne fanno denuncia per iscritto
  ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.
    4.  All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n. 538, le parole: "Il titolare
  dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso" sono
  sostituite dalle seguenti: "Fatta eccezione per chi importa
  medicinali e per chi distribuisce esclusivamente materie prime
  farmacologicamente attive o medicinali disciplinati dagli
  articoli 9 e 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
  539, o medicinali di cui detiene l'autorizzazione
  all'immissione in commercio, o la concessione di vendita, il
  titolare dell'autorizzazione alla distribuzione
  all'ingrosso".
    5.  Al comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: "hanno presentato" sono
  inserite le seguenti: ", entro il 30 aprile 1994,".
 
                              Pag. 11
 
    6.  Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n. 538, sono aggiunte, in fine, le seguenti
  parole: "e si adeguino, entro i diciotto mesi successivi a
  tale termine, ai requisiti previsti dagli articoli 3 e
  seguenti.".
    7.  I commi 4 e 6 dell'articolo 38 del decreto legislativo
  27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, sono
  sostituiti dai seguenti:
    "4.  Si applica la sanzione amministrativa consistente nel
  pagamento di una somma non inferiore a lire un milione e non
  superiore a lire sei milioni al medico veterinario il quale
  non osservi gli obblighi stabiliti dall'articolo 3, commi 5 e
  6, l'obbligo di custodia di cui all'articolo 34, comma 1,
  ovvero si munisca di scorte di medicinali veterinari in misura
  eccedente il limite di cui all'articolo 35.  Si applica la
  sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma
  non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire
  tre milioni al farmacista il quale violi gli obblighi di cui
  agli articoli 3, comma 4, e 32, commi 1, 3 e 4.
    6.  Si applica la sanzione amministrativa consistente nel
  pagamento di una somma non inferiore a lire un milione e non
  superiore a lire sei milioni ai medici veterinari ed altri
  professionisti interessati che non ottemperino al disposto
  dell'articolo 23.".
 
DATA=940922 FASCID=DDL12-1287 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1287 TOTPAG=0013 TOTDOC=0014 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=010 PAGFIN=0011 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=128700 00 FASCIDC=12DDL1287 SORTNAV=0128700 000 00000 ZZDDLC1287 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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