| (Farmaci).
1. Il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 29
maggio 1991, n. 178, è abrogato.
2. Le irregolarità commesse nella fase di compilazione
delle ricette, rispetto alle norme riguardanti l'esenzione dal
pagamento delle quote di partecipazione a carico degli
assistiti, sono considerate irregolarità di carattere
amministrativo e vanno perseguite in prima istanza tramite le
commissioni di disciplina previste dalle convenzioni per i
medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta.
3. Quando le commissioni di disciplina hanno notizia di un
reato perseguibile d'ufficio, ne fanno denuncia per iscritto
ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.
4. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 538, le parole: "Il titolare
dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso" sono
sostituite dalle seguenti: "Fatta eccezione per chi importa
medicinali e per chi distribuisce esclusivamente materie prime
farmacologicamente attive o medicinali disciplinati dagli
articoli 9 e 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
539, o medicinali di cui detiene l'autorizzazione
all'immissione in commercio, o la concessione di vendita, il
titolare dell'autorizzazione alla distribuzione
all'ingrosso".
5. Al comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: "hanno presentato" sono
inserite le seguenti: ", entro il 30 aprile 1994,".
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6. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 538, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e si adeguino, entro i diciotto mesi successivi a
tale termine, ai requisiti previsti dagli articoli 3 e
seguenti.".
7. I commi 4 e 6 dell'articolo 38 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
"4. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma non inferiore a lire un milione e non
superiore a lire sei milioni al medico veterinario il quale
non osservi gli obblighi stabiliti dall'articolo 3, commi 5 e
6, l'obbligo di custodia di cui all'articolo 34, comma 1,
ovvero si munisca di scorte di medicinali veterinari in misura
eccedente il limite di cui all'articolo 35. Si applica la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma
non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire
tre milioni al farmacista il quale violi gli obblighi di cui
agli articoli 3, comma 4, e 32, commi 1, 3 e 4.
6. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma non inferiore a lire un milione e non
superiore a lire sei milioni ai medici veterinari ed altri
professionisti interessati che non ottemperino al disposto
dell'articolo 23.".
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