| (Asilo nido del Ministero della sanità).
1. Il Ministro della sanità è autorizzato a corrispondere
agli aventi diritto le somme occorrenti per il funzionamento
dell'asilo nido del Ministero della sanità sino al 31 dicembre
1994.
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire
722.000.000, comprensivo di debiti pregressi ammontanti
rispettivamente a lire 128.321.737 per l'anno 1990, a lire
150.915.779 per l'anno 1991, a lire 148.112.516 per l'anno
1992, a lire 143.840.516 per l'anno 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello
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stanziamento iscritto al capitolo 1104 dello stato di
previsione del Ministero della sanità per l'anno 1994.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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