| (Assistenza sanitaria agli indigenti).
1. Per assicurare l'assistenza sanitaria agli indigenti i
comuni possono procedere ad erogazioni con cadenza trimestrale
delle somme loro assegnate per tale scopo dalle regioni sul
Fondo sanitario di parte corrente per l'anno 1994, tenendo
conto del reddito medio pro capite.
2. L'erogazione delle somme di cui al comma 1 è attuata con
le modalità e le procedure stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, con il
quale sono altresì precisate le forme di controllo periodico,
a cadenza trimestrale, dell'impiego dei fondi e della loro
destinazione.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio per la
messa a disposizione, ai fini indicati dai commi 1 e 2, di una
somma non inferiore a lire 100 miliardi per l'anno 1994.
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