| (Testi unici).
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su
proposta del Ministro della sanità, previo parere del
Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni
parlamentari, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti
testi unici nei quali siano raccolte, coordinate ed integrate
le disposizioni legislative nei seguenti settori organici
concernenti la materia, introducendo tutte le modifiche
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occorrenti anche ai fini del recepimento della normativa
comunitaria vigente:
a) ospedalità pubblica e privata;
b) farmaci;
c) sanità pubblica veterinaria;
d) igiene pubblica e medicina sociale;
e) igiene degli alimenti e nutrizione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano ai
princìpi della eliminazione di duplicazioni di norme,
dell'armonizzazione, del coordinamento e dell'integrazione
delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) individuzione degli ambiti oggettivi di riparto
delle competenze fra lo Stato e le regioni nella materia
sanitaria;
b) coordinamento della disciplina dei limiti e
delle condizioni di esercizio dell'attività di indirizzo;
c) revisione dei criteri di esercizio del potere di
programmazione nazionale ed interregionale in materia
sanitaria sulla base dei princìpi stabiliti dalla legislazione
vigente;
d) armonizzazione del sistema delle autorizzazioni
e dei controlli svolti dal Ministero della sanità e modalità
di esercizio dei connessi poteri sostitutivi.
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