| Onorevoli Deputati! -- 1. Il numero sempre più alto
di partecipanti alle prove per l'accesso al notariato ha
dilatato in modo insostenibile i tempi di espletamento dei
relativi concorsi. In un documento del 1992 il Consiglio
nazionale del notariato, che più volte ha posto in evidenza
l'assoluta necessità di utilizzare strumenti selettivi
preconcorsuali, ha evidenziato "l'assoluta urgenza di
diminuire il numero degli elaborati da correggere al fine di
abbreviare i tempi di svolgimento del concorso a tutto
vantaggio della omogeneità del giudizio e della possibilità di
reperimento dei commissari", anche perché "troppi candidati
rivelano in sede di concorso eccessive carenze di preparazione
di base". La tabella che si allega alla presente relazione
evidenzia come il numero delle domande di ammissione e quello
dei partecipanti alle prove scritte si
siano ormai attestati su cifre altissime e quali siano stati
i periodi necessari negli anni 1985-1993 per la correzione
degli elaborati.
A tale fine, utilizzando l'esperienza già acquisita in
altre amministrazioni e avvalendosi di studi effettuati dal
Consiglio nazionale del notariato, si ritiene di introdurre un
sistema di preselezione informatica, idoneo a far accedere
alle prove scritte soltanto i candidati con sufficiente
livello di preparazione, perciò idoneo a contenere i tempi di
svolgimento del concorso ma anche rivolto a consentire
controlli più attenti nel corso delle prove, a ridurre
l'attività di lettura e di valutazione degli elaborati e ad
ottenere una costante disponibilità da parte dei commissari di
esame. D'altra parte, la preselezione informatica,
opportunamente attuata, garantisce in modo particolare che
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le prove siano frutto esclusivo della preparazione di ciascun
candidato, che si rispetti l'anonimato al momento della
valutazione e che si assicuri omogeneità di giudizio.
2. Il presente disegno di legge prevede, oltre le modalità
essenziali per lo svolgimento della preselezione, anche le
modifiche normative necessarie per la sua introduzione. Esso
consta di un solo articolo, suddiviso in sei commi recanti le
novelle a singole norme di leggi preesistenti.
Con i primi due commi si modifica, tra l'altro, l'articolo
5, primo comma, numero 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89
(legge notarile), eliminando il richiamo alla legge 8 giugno
1874, n. 1937, come modificata dall'articolo 32 del regio
decreto 1^ dicembre 1889, n. 6509, fonte di incertezze
dottrinarie e giurisprudenziali, e si stabilisce come fatto
impeditivo della partecipazione al concorso (nonché impeditivo
dello stesso esercizio professionale) l'aver subìto condanna
per reato punito con pena detentiva non inferiore nel minimo a
sei mesi, ma si aggiunge che l'esercizio dell'azione penale
per uno di tali reati non comporta l'esclusione dal
partecipare al concorso. Inoltre, aderendo alle giuste
sollecitazioni della categoria notarile, si abbassa il limite
di età per partecipare al concorso a trentotto anni, essendo
l'originario limite di cinquant'anni del tutto eccessivo e non
corrispondente ad altri concorsi.
Il comma 3 introduce la prova di preselezione, con le
necessarie previsioni aggiuntive dopo l'articolo 5 della legge
16 febbraio 1913, n. 89. In particolare, viene inserito
l'articolo 5- bis, che prevede l'utilizzazione di
strumenti informatici e l'assegnazione ai candidati di domande
con risposte multiple prefissate.
Quanto agli aspetti formali di partecipazione alle prove,
trattandosi di un unico procedimento amministrativo, i
requisiti soggettivi ed oggettivi per partecipare alla
preselezione sono gli stessi richiesti per il concorso.
La preselezione deve essere sostenuta da tutti i candidati;
ma, ad evitare inutili
ripetizioni, l'idoneità conseguita in uno dei tre ultimi
concorsi dà diritto a partecipare alle prove scritte senza
sostenere la preselezione; in altri termini, coloro - e sono
statisticamente pochissimi - che siano stati dichiarati idonei
nell'ultimo, penultimo o terzultimo dei concorsi espletatisi,
possono direttamente partecipare alle prove scritte del
concorso banditosi successivamente.
Viene inserito, inoltre, l'articolo 5- ter ove si
prevede: che la preselezione si svolge con cadenza annuale, in
Roma, anche per gruppi di candidati divisi per lettera
alfabetica se il numero di partecipanti lo consiglia; che la
preselezione si attua attraverso domande concernenti dati
normativi e non argomenti dottrinali o giurisprudenziali che
mal si prestano a risposte univoche; che per l'ammissione alle
prove scritte occorre aver conseguito un minimo prefissato,
corrispondente allo standard medio di preparazione,
aspetto senz'altro conciliabile con la preoccupazione - da non
enfatizzare - di garantire "comunque" un robusto afflusso alle
prove scritte.
Il comma 3 inserisce, infine, l'articolo 5- quater,
ove si disciplina la composizione della Commissione permanente
per la gestione e l'aggiornamento dell'archivio informatico
dei quesiti; ne fanno parte componenti di diritto, in ragione
delle loro attività istituzionali, e sei notai ciascuno
nominato per un periodo non superiore a cinque anni. Nello
stesso articolo 5- quater si stabilisce che i contenuti
dell'archivio informatico non sono segreti.
I commi 4 e 5 modificano il regiodecreto 14 novembre 1926,
n. 1953, perché recano le disposizioni necessarie ad adeguare
la disciplina del bando di concorso e del funzionamento della
commissione esaminatrice alla riforma complessiva del
concorso.
Infine, il comma 6 attribuisce al Ministro di grazia e
giustizia un potere regolamentare per la predisposizione di
tutte le norme attuative indispensabili per la completa
operatività delle disposizioni anzidette.
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Il provvedimento non comporta spese, in quanto per la prova
selettiva e per la gestione dell'archivio domande verranno
utilizzate apparecchiature informatiche esistenti presso
l'amministrazione, mentre,
per quanto concerne la partecipazione alla Commissione
permanente, i componenti non percepiranno alcuna indennità o
retribuzione, ivi compresi eventuali rimborsi spese.
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Tabella
CONCORSI PER NOTAIO DAL 1985 AL 1993
Concorso bandito con decreto ministeriale 19 settembre
1985
PROVE SCRITTE 22-23-24 gennaio 1986
Posti 90
Domande 3454
Partecipanti prove scritte 2231
Ammessi alle prove orali 84
Vincitori 83
Durata correzione prove scritte: 25 gennaio 1985-18
dicembre 1985.
Concorso bandito con decreto ministeriale 3 settembre
1986
PROVE SCRITTE 5-6-7 febbraio 1987
Posti 150
Domande 3842
Partecipanti prove scritte 2215
Ammessi alle prove orali 140
Vincitori 140
Durata correzione prove scritte: 8 febbraio 1987-22
febbraio 1988.
Concorso bandito con decreto ministeriale 26 novembre
1987
PROVE SCRITTE 15-16-17 giugno 1988
Posti 150
Domande 4140
Partecipanti prove scritte 2296
Ammessi alle prove orali 141
Vincitori 141
Durata correzione prove scritte: 18 giugno 1988-4 luglio
1989.
Concorso bandito con decreto ministeriale 31 maggio
1989
PROVE SCRITTE 8-9-10 novembre 1989
Posti 150
Domande 4091
Partecipanti prove scritte 2511
Ammessi alle prove orali 110
Vincitori 108
Durata correzione prove scritte: 11 novembre 1989-18
febbraio 1991.
Concorso bandito con decreto ministeriale 31 gennaio
1991
PROVE SCRITTE 10-11-12 luglio 1991
Posti 220
Domande 4168
Partecipanti prove scritte 2993
Ammessi alle prove orali 223
Vincitori 197
Durata correzione prove scritte: 13 luglio 1991-29 marzo
1993.
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