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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15091
DDL1288-0003
Progetto di legge Camera n. 1288 - testo presentato - (DDL12-1288)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C1288. TESTIPDL
...C1288.
Pag. 5 DISEGNO DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1288 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 5, primo comma, punto 3^, della legge 16
  febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
      "3^) non aver subìto condanna per uno dei reati puniti
  con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché per
  effetto di circostanze attenuanti sia stata inflitta una pena
  di durata minore; l'esercizio dell'azione penale per uno dei
  predetti reati comporta la sospensione dalla possibilità di
  iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo
  proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del
  reato;".
    2.  Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto
  1926, n. 1365, è sostituito dal seguente:
    "Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:
          a)  essere in possesso dei requisiti di cui
  all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; tuttavia
  l'esercizio dell'azione penale per uno dei reati puniti con
  pena non inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la
  partecipazione al concorso;
          b)  non aver compiuto gli anni trentotto alla data
  del bando di concorso;
          c)  aver superato la prova di preselezione
  informatica".
    3.  Dopo l'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
  sono inseriti i seguenti:
    "Art. 5- bis. -  1.  Le prove scritte del concorso
  per la nomina a notaio di cui all'articolo 1 della legge 6
  agosto 1926, n. 1365, sono precedute da una prova di
  preselezione eseguita con strumenti informatici e con
  assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple
  prefissate, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
 
                               Pag. 6
 
    2.  Alla prova di preselezione sono ammessi i candidati
  aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio
  1970, n. 358.
    3.  L'ammissione è deliberata dal direttore generale degli
  affari civili e delle libere professioni del Ministero di
  grazia e giustizia.
    4.  La prova di preselezione informatica è sostenuta dai
  candidati prima delle prove scritte di ciascun concorso.  Dalla
  prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno
  conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi
  espletatisi in precedenza.
    Art. 5- ter. -  1.  La prova di preselezione si
  svolge con cadenza annuale a Roma in sede unica nazionale,
  anche per gruppi di candidati divisi per lettera.
    2.  La prova di preselezione è unica per ciascun candidato e
  verte sulle materie oggetto del concorso.  I quesiti, in numero
  uguale per ciascun candidato, sono circoscritti a dati
  normativi, con esclusione di argomenti dottrinali e
  giurisprudenziali, e devono essere formulati in modo da
  assicurare parità di trattamento per i candidati.
    3.  Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati
  che hanno ottenuto il punteggio minimo stabilito dal
  regolamento.
    Art. 5- quater.  - 1.  Presso il Ministero di
  grazia e giustizia è costituita la Commissione permanente per
  la gestione e l'aggiornamento dell'archivio informatico dei
  quesiti.  La Commissione è formata dal direttore generale degli
  affari civili e delle libere professioni del Ministero o da un
  suo delegato, dal direttore dell'Ufficio notariato dello
  stesso Ministero, dal presidente del Consiglio nazionale del
  notariato o da un suo delegato, e da sei notai nominati per
  non più di cinque anni con le modalità stabilite dal
  regolamento.  La partecipazione alla Commissione non comporta
  alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun
  tipo di rimborso spese.
 
                               Pag. 7
 
    2.  I contenuti dell'archivio informatico delle domande non
  sono segreti".
    4.  All'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n.
  1953, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente e
  nel bando sono indicati anche i giorni e il luogo dello
  svolgimento della preselezione.
    La domanda di ammissione è unica tanto per la preselezione
  quanto per le prove di esame".
    5.  All'articolo 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n.
  1953, come modificato dal regio decreto 2 maggio 1932, n. 496,
  è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "La commissione esaminatrice sovrintende anche allo
  svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo
  5- bis  della legge 16 febbraio 1913, n. 89".
    6.  Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad
  emanare con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data
  di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di
  cui agli articoli 5- bis,  5- ter  e 5- quater
  della legge 16 febbraio 1913, n. 89, introdotti dal comma 3
  del presente articolo, nonché per l'attuazione degli articoli
  9 e 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e
  successive modificazioni, determinando, tra l'altro, le
  caratteristiche ed il contenuto dell'archivio delle domande, i
  metodi di assegnazione delle domande a ciascun candidato, il
  conferimento dei punteggi, le modalità di formazione della
  graduatoria, le caratteristiche dei sistemi operativi e dei
  relativi elaborati e quant'altro attinente all'esecuzione
  della prova di preselezione ed alla conservazione, gestione ed
  aggiornamento del sistema.
 
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