| 1. L'articolo 5, primo comma, punto 3^, della legge 16
febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
"3^) non aver subìto condanna per uno dei reati puniti
con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché per
effetto di circostanze attenuanti sia stata inflitta una pena
di durata minore; l'esercizio dell'azione penale per uno dei
predetti reati comporta la sospensione dalla possibilità di
iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo
proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del
reato;".
2. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto
1926, n. 1365, è sostituito dal seguente:
"Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; tuttavia
l'esercizio dell'azione penale per uno dei reati puniti con
pena non inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la
partecipazione al concorso;
b) non aver compiuto gli anni trentotto alla data
del bando di concorso;
c) aver superato la prova di preselezione
informatica".
3. Dopo l'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
sono inseriti i seguenti:
"Art. 5- bis. - 1. Le prove scritte del concorso
per la nomina a notaio di cui all'articolo 1 della legge 6
agosto 1926, n. 1365, sono precedute da una prova di
preselezione eseguita con strumenti informatici e con
assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple
prefissate, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
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2. Alla prova di preselezione sono ammessi i candidati
aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio
1970, n. 358.
3. L'ammissione è deliberata dal direttore generale degli
affari civili e delle libere professioni del Ministero di
grazia e giustizia.
4. La prova di preselezione informatica è sostenuta dai
candidati prima delle prove scritte di ciascun concorso. Dalla
prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno
conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi
espletatisi in precedenza.
Art. 5- ter. - 1. La prova di preselezione si
svolge con cadenza annuale a Roma in sede unica nazionale,
anche per gruppi di candidati divisi per lettera.
2. La prova di preselezione è unica per ciascun candidato e
verte sulle materie oggetto del concorso. I quesiti, in numero
uguale per ciascun candidato, sono circoscritti a dati
normativi, con esclusione di argomenti dottrinali e
giurisprudenziali, e devono essere formulati in modo da
assicurare parità di trattamento per i candidati.
3. Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati
che hanno ottenuto il punteggio minimo stabilito dal
regolamento.
Art. 5- quater. - 1. Presso il Ministero di
grazia e giustizia è costituita la Commissione permanente per
la gestione e l'aggiornamento dell'archivio informatico dei
quesiti. La Commissione è formata dal direttore generale degli
affari civili e delle libere professioni del Ministero o da un
suo delegato, dal direttore dell'Ufficio notariato dello
stesso Ministero, dal presidente del Consiglio nazionale del
notariato o da un suo delegato, e da sei notai nominati per
non più di cinque anni con le modalità stabilite dal
regolamento. La partecipazione alla Commissione non comporta
alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun
tipo di rimborso spese.
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2. I contenuti dell'archivio informatico delle domande non
sono segreti".
4. All'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n.
1953, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente e
nel bando sono indicati anche i giorni e il luogo dello
svolgimento della preselezione.
La domanda di ammissione è unica tanto per la preselezione
quanto per le prove di esame".
5. All'articolo 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n.
1953, come modificato dal regio decreto 2 maggio 1932, n. 496,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La commissione esaminatrice sovrintende anche allo
svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo
5- bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89".
6. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad
emanare con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di
cui agli articoli 5- bis, 5- ter e 5- quater
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, introdotti dal comma 3
del presente articolo, nonché per l'attuazione degli articoli
9 e 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e
successive modificazioni, determinando, tra l'altro, le
caratteristiche ed il contenuto dell'archivio delle domande, i
metodi di assegnazione delle domande a ciascun candidato, il
conferimento dei punteggi, le modalità di formazione della
graduatoria, le caratteristiche dei sistemi operativi e dei
relativi elaborati e quant'altro attinente all'esecuzione
della prova di preselezione ed alla conservazione, gestione ed
aggiornamento del sistema.
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