| 1. E' disposto il finanziamento dei seguenti interventi
nella misura appresso indicata:
a) per il finanziamento del IV Piano triennale della
pesca e dell'acquacoltura, adottato ai sensi dell'articolo 1
della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con decreto del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali del 21 dicembre
1993, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1994, nella misura di lire
60.000 milioni per il 1994, lire 15.000 milioni per il 1995 e
lire 15.000 milioni per il 1996;
b) per il rifinanziamento della legge 28 agosto 1989,
n. 302, che disciplina il credito peschereccio di esercizio,
nella misura di lire 5.000 milioni per il 1994, lire 5.000
milioni per il 1995 e lire 5.000 milioni per il 1996;
c) per la proroga ed il rifinanziamento del fermo
biologico dell'attività di pesca, istituito con legge 19
luglio 1988, n. 278, nella misura di lire 35.000 milioni per
il 1995 e lire 35.000 milioni per il 1996;
d) per la proroga e il rifinanziamento della legge 5
febbraio 1992, n. 72, che istituisce un fondo di solidarietà
nazionale della pesca, nella misura di lire 2.000 milioni per
il 1994, lire 2.000 milioni per il 1995 e lire 2.000 milioni
per il 1996;
e) per l'attuazione delle misure concernenti la
ricapitalizzazione delle imprese cooperative della pesca,
nonché per il finanziamento degli accordi di programma tra
pubblica amministrazione ed organizzazioni di categoria, di
cui al citato IV Piano triennale della pesca e
dell'acquacoltura, nella misura di lire 1.000 milioni per il
1994, lire 13.000 milioni per il 1995 e lire 15.000 milioni
per il 1996;
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f) per consentire l'ampliamento del sistema radio
in onde decametriche degli uffici marittimi dell'Adriatico con
ripetitori e ponti radio, alla cui realizzazione provvede il
comando generale delle capitanerie di porto. Il relativo onere
è quantificato in lire 2.000 milioni per il 1994.
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