| 1. Al complessivo onere derivante dall'attuazione di quanto
previsto all'articolo 1, pari a complessive lire 70 miliardi
per il 1994, lire 70 miliardi per il 1995 e lire 72 miliardi
per il 1996, si provvede mediante corrispondente utilizzo
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
19941996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali.
2. Con decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, sentito il Comitato nazionale per la
conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare,
istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 febbraio
1982, n. 41, sono determinati le modalità ed i criteri di
ripartizione dei contributi.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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