| (Commissioni di categoria).
1. Nell'ambito degli organi di rappresentanza militare,
centrali, intermedi e di base possono riunirsi le commissioni
di categoria per le categorie "A", "B", "C", "D" nei comparti
Difesa e Sicurezza.
2. Le commissioni di categoria hanno autonomia deliberativa
per l'articolazione di proposte e di istanze riguardanti le
specifiche condizioni normative e professionali delle singole
categorie.
3. Le proposte e le istanze delle commissioni di categoria
devono comunque essere ratificate dai rispettivi organi di
rappresentanza, centrali, intermedi e di base, solo se
costituenti argomenti di interesse nazionale e di tipo
negoziale.
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