| 1. All'onere derivante dalla applicazione della presente
legge, si provvede, per gli anni 1995 e 1996 mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.
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