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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15102
DDL1290-0002
Relazione Camera n. 1290-A (DDL12-1290-A)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1290A. TESTIPDL
...C1290A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC1290A ZZ12 ZZRL ZZRM
    Onorevoli Colleghi! -- Nella III legislatura il Parlamento,
  con legge 22 novembre 1962, n. 1696, elevò l'indennità
  perpetua dovuta dallo Stato al comune di Volterra per l'uso
  dei pozzi salsi a lire 35 milioni annui.  Fino a quella data
  confluivano ogni anno nelle casse comunali 21.000 lire dal
  1840, anno in cui il Governo Granducale, con atto rogato dal
  notaio Carlo Redi il 17 luglio, riconobbe tale indennità la
  cui origine risaliva, in epoca di dominazione napoleonica, al
  decreto 12 maggio 1808 della giunta straordinaria per
  amministrare e governare la Toscana che la fissò in 15577,10
  franchi annui.  La ragione dell'indennità è, dunque, legata
  all'interesse
  ravvisato dallo Stato nelle varie epoche storiche
  ad usare i pozzi salsi del comune di Volterra per la
  produzione e la vendita del sale versando annualmente un
  corrispettivo in grado di compensare, almeno all'origine, la
  perdita di ricchezza che quella comunità deteneva.  Con il
  presente provvedimento si intende sottoporre alla attenzione
  del Parlamento la necessità di un adeguamento della misura
  dell'indennità in ragione del fatto che, a distanza di oltre
  30 anni dalla approvazione della legge 22 novembre 1962, n.
  1696, si è progressivamente esaurita la funzione di
  compensazione, di giusto risarcimento del valore intrinseco
  costituito dallo sfruttamento
 
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  dei pozzi.  Infatti, nel 1963, l'indennità corrisposta
  costituiva il 10 per cento circa delle entrate correnti del
  comune di Volterra, mentre nel 1994 ha costituito appena lo
  0,20 per cento.  D'altra parte lo stabilimento di Stato delle
  Saline di Volterra ha una produzione di sale industriale e
  alimentare pari a 710.750 quintali all'anno (1993) per un
  fatturato di 8.350 milioni circa.
    Da qui la valutazione che potremmo fare che, pur trovandosi
  di fronte ad una questione di minore rilevanza rispetto ai più
  generali bisogni dell'intera comunità nazionale, il Parlamento
  sappia svolgere fino in fondo il proprio ruolo costituzionale
  di tutela delle autonomie locali e delle loro prerogative nei
  rapporti con l'amministrazione.
    Negli atti parlamentari relativi alla legge 22 novembre
  1962, n. 1696, che elevò a 35 milioni annui l'indennità, si
  legge che tre furono i criteri esaminati dal legislatore per
  il ricalcolo dell'indennità stessa:
      1) il valore dell'indennità in rapporto alle entrate
  correnti del bilancio del comune;
      2) il valore dell'indennità in rapporto alla svalutazione
  monetaria;
      3) il rapporto tra l'indennità e la dinamica del provento
  dell'erario dalla produzione del sale nel territorio di quel
  comune.
    Dei tre criteri, il legislatore adottò il primo fissando,
  come detto, in 35 milioni di lire annue l'indennità.
    Diversamente la proposta di legge in discussione propone di
  adottare, con qualche arrotondamento in difetto, il secondo
  criterio di calcolo, cioè l'adeguamento alla svalutazione
  monetaria intervenuta nel corso degli anni e fissa,
  all'articolo 1, l'indennità in lire 540 milioni annui, stante
  il fatto che una lira del 1963 equivale a lire 15,68 del
  1994.
    L'adozione di tale criterio è nei fatti la più equa ed
  obiettiva non solo perché gli altri due criteri eleverebbero
  l'indennità ad una misura eccessiva e perciò incompatibile con
  le ragioni di mercato del prodotto, ma anche perché rapportare
  l'indennità alla svalutazione monetaria intervenuta nel tempo
  rappresenterebbe una misura certa, non suscettibile di pur
  valide interpretazioni dell'una o dell'altra parte
  interessate.
    L'aumento dell'indennità ha carattere biennale, per
  motivazioni connesse alla difficoltà del momento
  finanziario.
    E' previsto che la copertura finanziaria sia assicurata
  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
  al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro per l'anno 1995, che presenta adeguate
  disponibilità.
                                Giovanni BRUNALE,  Relatore
 
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