| Onorevoli Colleghi! -- Nella III legislatura il Parlamento,
con legge 22 novembre 1962, n. 1696, elevò l'indennità
perpetua dovuta dallo Stato al comune di Volterra per l'uso
dei pozzi salsi a lire 35 milioni annui. Fino a quella data
confluivano ogni anno nelle casse comunali 21.000 lire dal
1840, anno in cui il Governo Granducale, con atto rogato dal
notaio Carlo Redi il 17 luglio, riconobbe tale indennità la
cui origine risaliva, in epoca di dominazione napoleonica, al
decreto 12 maggio 1808 della giunta straordinaria per
amministrare e governare la Toscana che la fissò in 15577,10
franchi annui. La ragione dell'indennità è, dunque, legata
all'interesse
ravvisato dallo Stato nelle varie epoche storiche
ad usare i pozzi salsi del comune di Volterra per la
produzione e la vendita del sale versando annualmente un
corrispettivo in grado di compensare, almeno all'origine, la
perdita di ricchezza che quella comunità deteneva. Con il
presente provvedimento si intende sottoporre alla attenzione
del Parlamento la necessità di un adeguamento della misura
dell'indennità in ragione del fatto che, a distanza di oltre
30 anni dalla approvazione della legge 22 novembre 1962, n.
1696, si è progressivamente esaurita la funzione di
compensazione, di giusto risarcimento del valore intrinseco
costituito dallo sfruttamento
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dei pozzi. Infatti, nel 1963, l'indennità corrisposta
costituiva il 10 per cento circa delle entrate correnti del
comune di Volterra, mentre nel 1994 ha costituito appena lo
0,20 per cento. D'altra parte lo stabilimento di Stato delle
Saline di Volterra ha una produzione di sale industriale e
alimentare pari a 710.750 quintali all'anno (1993) per un
fatturato di 8.350 milioni circa.
Da qui la valutazione che potremmo fare che, pur trovandosi
di fronte ad una questione di minore rilevanza rispetto ai più
generali bisogni dell'intera comunità nazionale, il Parlamento
sappia svolgere fino in fondo il proprio ruolo costituzionale
di tutela delle autonomie locali e delle loro prerogative nei
rapporti con l'amministrazione.
Negli atti parlamentari relativi alla legge 22 novembre
1962, n. 1696, che elevò a 35 milioni annui l'indennità, si
legge che tre furono i criteri esaminati dal legislatore per
il ricalcolo dell'indennità stessa:
1) il valore dell'indennità in rapporto alle entrate
correnti del bilancio del comune;
2) il valore dell'indennità in rapporto alla svalutazione
monetaria;
3) il rapporto tra l'indennità e la dinamica del provento
dell'erario dalla produzione del sale nel territorio di quel
comune.
Dei tre criteri, il legislatore adottò il primo fissando,
come detto, in 35 milioni di lire annue l'indennità.
Diversamente la proposta di legge in discussione propone di
adottare, con qualche arrotondamento in difetto, il secondo
criterio di calcolo, cioè l'adeguamento alla svalutazione
monetaria intervenuta nel corso degli anni e fissa,
all'articolo 1, l'indennità in lire 540 milioni annui, stante
il fatto che una lira del 1963 equivale a lire 15,68 del
1994.
L'adozione di tale criterio è nei fatti la più equa ed
obiettiva non solo perché gli altri due criteri eleverebbero
l'indennità ad una misura eccessiva e perciò incompatibile con
le ragioni di mercato del prodotto, ma anche perché rapportare
l'indennità alla svalutazione monetaria intervenuta nel tempo
rappresenterebbe una misura certa, non suscettibile di pur
valide interpretazioni dell'una o dell'altra parte
interessate.
L'aumento dell'indennità ha carattere biennale, per
motivazioni connesse alla difficoltà del momento
finanziario.
E' previsto che la copertura finanziaria sia assicurata
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1995, che presenta adeguate
disponibilità.
Giovanni BRUNALE, Relatore
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