| Onorevoli Colleghi! -- Con l'emanazione della legge
25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà
nazionale, fu prevista la costituzione di consorzi di
produttori agricoli per la difesa attiva e passiva delle
produzioni intensive, con particolare riguardo a quelle
viticole, frutticole ed olivicole, contro la gradine, le
gelate e le brinate.
A sostegno delle predette attività fu prevista l'erogazione
ai consorzi di difesa di un contributo del 50 per cento.
Fu prevista anche la costituzione del Consorzio italiano
rischi agricoli speciali (CIRAS), al quale dovevano aderire le
società di assicurazione che intendevano assumere i rischi
agricoli agevolati, disciplinati e finanziati dalla richiamata
legge n. 364 del 1970.
I primi consorzi di difesa furono costituiti nel 1971 nelle
province a più alto
rischio climatico, e negli anni successivi sorsero nelle
altre province, fino a raggiungere il numero di 94 nel 1992,
coprendo l'intero territorio nazionale.
In base alla legge n. 364 del 1970, ed alle successive
modifiche introdotte dalla legge n. 590 del 1981, le tariffe
dei premi venivano annualmente elaborate dal CIRAS e proposte
all'Associazione nazionale dei consorzi di difesa con la quale
venivano concordate e successivamente approvate dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con quello allora denominato dell'agricoltura e delle
foreste.
I produttori agricoli per beneficiare dell'assicurazione
agevolata dovevano essere associati ad un consorzio di
difesa.
In presenza di danni eccezionali, a carico delle produzioni
intensive e pregiate non assicurate e di tutte le altre
produzioni, l'azienda agricola poteva beneficiare
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degli interventi compensativi dei danni, previsti dal Fondo
di solidarietà nazionale.
La successiva legge 14 febbraio 1992, n. 185, che ha
approvato la nuova disciplina del Fondo di solidarietà
nazionale, in materia di difesa passiva ha esteso la copertura
assicurativa a tutte le attività dell'azienda agricola, contro
le avversità per quelle colture e strutture che dovranno
essere individuate annualmente per territori agricoli
omogenei, con decreto ministeriale.
Per incentivare il ricorso alla copertura assicurativa è
stata prevista anche una maggiorazione contributiva statale
fino al 65 per cento nelle zone ad alto rischio climatico.
E' stata prevista, inoltre, la costituzione di più consorzi
di società di assicurazione per l'assunzione dei rischi
agricoli attraverso i consorzi di difesa.
Per evitare la sovrapposizione degli interventi
assicurativi con quelli compensativi dei danni, all'articolo
3, comma 1, è stato previsto che le aziende agricole non
possono beneficiare degli aiuti compensativi per i danni alle
colture ammissibili all'assicurazione agevolata.
Indubbiamente il legislatore ha inteso allargare la base
assicurativa in prospettiva anche di un abbassamento
consistente
dei tassi di premio e di un miglioramento delle condizioni di
polizza, per rendere accessibili e sopportabili dall'azienda
agricola i costi assicurativi.
Dopo due anni di applicazione delle nuove disposizioni
avanti illustrate è stato rilevato che le aspettative sono
andate deluse: le società di assicurazione hanno mantenuto
tassi di premio molto elevati - in alcuni territori superano
il 30 per cento dei valori assicurabili - e le condizioni di
polizza non sono state migliorate. Di conseguenza i valori
complessivamente assicurati sono diminuiti passando da lire
5.083 miliardi nel 1991, a lire 5.028 miliardi del 1992 ed a
lire 4.304 miliardi del 1993.
E' stato accertato che il motivo principale di flessione
dei valori assicurati è dovuto ai tassi assicurativi elevati,
che comportano costi non sopportabili per i bilanci
aziendali.
Stante, quindi, la evidente impossibilità per i produttori
agricoli di ricorrere alla copertura assicurativa per tutte le
colture praticate nell'azienda a costi sostenibili, si rende
necessario ed urgente provvedere alla modifica dell'articolo
3, comma 1, della legge n. 185 del 1992, per consentire alle
aziende agricole di beneficiare degli interventi compensativi
dei danni a carico delle colture non assicurate.
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