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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15107
DDL1291-0002
Progetto di legge Camera n. 1291 - testo presentato - (DDL12-1291)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1291. TESTIPDL
...C1291.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1291 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Con l'emanazione della legge
  25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà
  nazionale, fu prevista la costituzione di consorzi di
  produttori agricoli per la difesa attiva e passiva delle
  produzioni intensive, con particolare riguardo a quelle
  viticole, frutticole ed olivicole, contro la gradine, le
  gelate e le brinate.
    A sostegno delle predette attività fu prevista l'erogazione
  ai consorzi di difesa di un contributo del 50 per cento.
    Fu prevista anche la costituzione del Consorzio italiano
  rischi agricoli speciali (CIRAS), al quale dovevano aderire le
  società di assicurazione che intendevano assumere i rischi
  agricoli agevolati, disciplinati e finanziati dalla richiamata
  legge n. 364 del 1970.
    I primi consorzi di difesa furono costituiti nel 1971 nelle
  province a più alto
  rischio climatico, e negli anni successivi sorsero nelle
  altre province, fino a raggiungere il numero di 94 nel 1992,
  coprendo l'intero territorio nazionale.
    In base alla legge n. 364 del 1970, ed alle successive
  modifiche introdotte dalla legge n. 590 del 1981, le tariffe
  dei premi venivano annualmente elaborate dal CIRAS e proposte
  all'Associazione nazionale dei consorzi di difesa con la quale
  venivano concordate e successivamente approvate dal Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
  con quello allora denominato dell'agricoltura e delle
  foreste.
    I produttori agricoli per beneficiare dell'assicurazione
  agevolata dovevano essere associati ad un consorzio di
  difesa.
    In presenza di danni eccezionali, a carico delle produzioni
  intensive e pregiate non assicurate e di tutte le altre
  produzioni, l'azienda agricola poteva beneficiare
 
                               Pag. 2
 
  degli interventi compensativi dei danni, previsti dal Fondo
  di solidarietà nazionale.
    La successiva legge 14 febbraio 1992, n. 185, che ha
  approvato la nuova disciplina del Fondo di solidarietà
  nazionale, in materia di difesa passiva ha esteso la copertura
  assicurativa a tutte le attività dell'azienda agricola, contro
  le avversità per quelle colture e strutture che dovranno
  essere individuate annualmente per territori agricoli
  omogenei, con decreto ministeriale.
    Per incentivare il ricorso alla copertura assicurativa è
  stata prevista anche una maggiorazione contributiva statale
  fino al 65 per cento nelle zone ad alto rischio climatico.
    E' stata prevista, inoltre, la costituzione di più consorzi
  di società di assicurazione per l'assunzione dei rischi
  agricoli attraverso i consorzi di difesa.
    Per evitare la sovrapposizione degli interventi
  assicurativi con quelli compensativi dei danni, all'articolo
  3, comma 1, è stato previsto che le aziende agricole non
  possono beneficiare degli aiuti compensativi per i danni alle
  colture ammissibili all'assicurazione agevolata.
    Indubbiamente il legislatore ha inteso allargare la base
  assicurativa in prospettiva anche di un abbassamento
  consistente
  dei tassi di premio e di un miglioramento delle condizioni di
  polizza, per rendere accessibili e sopportabili dall'azienda
  agricola i costi assicurativi.
    Dopo due anni di applicazione delle nuove disposizioni
  avanti illustrate è stato rilevato che le aspettative sono
  andate deluse: le società di assicurazione hanno mantenuto
  tassi di premio molto elevati - in alcuni territori superano
  il 30 per cento dei valori assicurabili - e le condizioni di
  polizza non sono state migliorate.  Di conseguenza i valori
  complessivamente assicurati sono diminuiti passando da lire
  5.083 miliardi nel 1991, a lire 5.028 miliardi del 1992 ed a
  lire 4.304 miliardi del 1993.
    E' stato accertato che il motivo principale di flessione
  dei valori assicurati è dovuto ai tassi assicurativi elevati,
  che comportano costi non sopportabili per i bilanci
  aziendali.
    Stante, quindi, la evidente impossibilità per i produttori
  agricoli di ricorrere alla copertura assicurativa per tutte le
  colture praticate nell'azienda a costi sostenibili, si rende
  necessario ed urgente provvedere alla modifica dell'articolo
  3, comma 1, della legge n. 185 del 1992, per consentire alle
  aziende agricole di beneficiare degli interventi compensativi
  dei danni a carico delle colture non assicurate.
 
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