| All'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n.
185, le parole: "Sono esclusi altresì dal computo del 35 per
cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni
ammissibili all'assicurazione agevolata", sono sostituite
dalle seguenti: "Sono esclusi altresì dal computo del 35 per
cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni
assicurate".
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