| (Procedure elettorali).
1. Il voto per l'elezione dei delegati nei diversi
organi di rappresentanza è diretto, unico, personale e
segreto.
2. Le elezioni dei delegati di tutte le categorie devono
essere effettuate entro un mese dalla scadenza del mandato dei
delegati uscenti, al fine di consentire un periodo
d'affiancamento formativo per i delegati neo-eletti, i quali
possono partecipare senza diritto di voto alle attività
dell'organo in cui sono stati eletti.
3. La categoria "A" è rappresentata fino al grado di
tenente colonnello. Non possono essere rappresentati nella
categoria "A" coloro che percepiscono uno stipendio
corrispondente al grado superiore a quello di tenente
colonnello.
4. Le elezioni sono valide se hanno partecipato al voto
almeno i due terzi degli aventi diritto.
5. L'elezione dei rappresentanti di un organo di
rappresentanza militare è valida se i delegati eletti
conseguono ognuno un numero di voti equivalenti alla metà più
uno della frazione di elettori ottenuta dividendo il numero
degli elettori per il numero dei seggi della categoria. Per i
seggi non coperti per mancanza di candidati che abbiano
raggiunto il suddetto quorum, si procede a ballottaggio
tra i candidati più votati. Per i subentranti a seguito di
sostituzione di delegati in carica, in caso di mancanza di
quorum del primo dei non eletti, si procede a nuove
elezioni per coprire il seggio vacante.
6. Ogni singolo delegato, ad ogni livello, è revocabile,
previa motivata richiesta sottoscritta dai due terzi del corpo
elettorale concorrente all'elezione del consiglio. Per la
sostituzione del delegato oggetto della richiesta di cui al
presente comma devono essere indette elezioni con le stesse
modalità di cui al comma 5.
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