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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15110
DDL1292-0002
Progetto di legge Camera n. 1292 - testo presentato - (DDL12-1292)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1292. TESTIPDL
...C1292.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1292 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il decreto del Presidente della
  Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante "Norme per la
  repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei
  mosti, vini ed aceti" prescrive, all'articolo 74, una
  particolare disciplina per la circolazione delle sostanze
  zuccherine, tesa ad evitare che lo zucchero venga utilizzato
  per aumentare la gradazione alcolica del vino.
    La circolazione delle sostanze zuccherine è soggetta a
  specifica bolletta di accompagnamento a madre e due figlie;
  queste ultime vengono trasmesse dagli operatori al comune
  (organo gestionale) ed all'ufficio per la repressione delle
  frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
  forestali (organo di controllo).
    Poiché l'eventuale fraudolenta azione di zuccheraggio del
  vino avviene con consistenti quantità di prodotto acquistato
  al prezzo più basso possibile (cisterne di sfuso o sacchi di
  carta da 50 chilogrammi), la presente proposta di legge
  prevede l'esclusione dall'obbligo di emissione della speciale
  bolletta di accompagnamento nei confronti della circolazione
  di zucchero in quantità pari od inferiori a 100
  chilogrammi.
    Inoltre, poiché lo zucchero può essere commercializzato
  solo nella gamma di quantità nominali 125, 250, 500, 750,
  1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 e 5000 grammi, si esonera
  dall'obbligo di emissione della speciale bolletta il solo
  zucchero preconfezionato nelle gamme più piccole, e cioè in
  quelle non superiori a 1000 grammi.
    Per effetto delle disposizioni proposte, lo zucchero che
  circolerà nel territorio dello Stato senza la specifica
  bolletta di accompagnamento, dovrà sempre - è
 
                               Pag. 2
 
  importante sottolinearlo - essere accompagnato dalla bolla di
  accompagnamento generale prevista dalla vigente normativa
  sull'IVA.
    Dalla semplificazione proposta, ci si attendono
  ripercussioni positive per gli operatori commerciali, per gli
  impiegati comunali continuamente impegnati nel carico e
  scarico dei bollettari e per gli uffici per la repressione
  delle frodi che si potranno dedicare con maggiore efficacia al
  controllo delle medie e grandi partite di zucchero.
    Inoltre, sempre in materia di circolazione delle sostanze
  zuccherine, i produttori, gli importatori ed i grossisti
  devono tenere aggiornato un registro di carico e
  scarico per annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni
  di zucchero dai loro depositi; assoggettati all'imposta di
  bollo, tali registri devono anch'essi essere numerati e
  vidimati, prima dell'uso, dall'organo gestionale e cioè dal
  comune competente per territorio.
    Per semplificare il lavoro agli operatori ed agli addetti
  comunali, il termine per la conservazione di tali registri è
  stato ridotto da cinque a due anni, rispetto all'ultima
  registrazione.
    Resta invariato l'articolo 102 del decreto del Presidente
  della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 che punisce con
  ammende particolarmente pesanti (da lire 1.200.000 a lire 30
  milioni) chi viola le disposizioni di cui all'articolo 74.
 
DATA=940922 FASCID=DDL12-1292 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1292 TOTPAG=0003 TOTDOC=0004 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=011 PAGFIN=0002 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=129200 00 FASCIDC=12DDL1292 SORTNAV=0129200 000 00000 ZZDDLC1292 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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