| Onorevoli Colleghi! -- Il decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante "Norme per la
repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei
mosti, vini ed aceti" prescrive, all'articolo 74, una
particolare disciplina per la circolazione delle sostanze
zuccherine, tesa ad evitare che lo zucchero venga utilizzato
per aumentare la gradazione alcolica del vino.
La circolazione delle sostanze zuccherine è soggetta a
specifica bolletta di accompagnamento a madre e due figlie;
queste ultime vengono trasmesse dagli operatori al comune
(organo gestionale) ed all'ufficio per la repressione delle
frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali (organo di controllo).
Poiché l'eventuale fraudolenta azione di zuccheraggio del
vino avviene con consistenti quantità di prodotto acquistato
al prezzo più basso possibile (cisterne di sfuso o sacchi di
carta da 50 chilogrammi), la presente proposta di legge
prevede l'esclusione dall'obbligo di emissione della speciale
bolletta di accompagnamento nei confronti della circolazione
di zucchero in quantità pari od inferiori a 100
chilogrammi.
Inoltre, poiché lo zucchero può essere commercializzato
solo nella gamma di quantità nominali 125, 250, 500, 750,
1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 e 5000 grammi, si esonera
dall'obbligo di emissione della speciale bolletta il solo
zucchero preconfezionato nelle gamme più piccole, e cioè in
quelle non superiori a 1000 grammi.
Per effetto delle disposizioni proposte, lo zucchero che
circolerà nel territorio dello Stato senza la specifica
bolletta di accompagnamento, dovrà sempre - è
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importante sottolinearlo - essere accompagnato dalla bolla di
accompagnamento generale prevista dalla vigente normativa
sull'IVA.
Dalla semplificazione proposta, ci si attendono
ripercussioni positive per gli operatori commerciali, per gli
impiegati comunali continuamente impegnati nel carico e
scarico dei bollettari e per gli uffici per la repressione
delle frodi che si potranno dedicare con maggiore efficacia al
controllo delle medie e grandi partite di zucchero.
Inoltre, sempre in materia di circolazione delle sostanze
zuccherine, i produttori, gli importatori ed i grossisti
devono tenere aggiornato un registro di carico e
scarico per annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni
di zucchero dai loro depositi; assoggettati all'imposta di
bollo, tali registri devono anch'essi essere numerati e
vidimati, prima dell'uso, dall'organo gestionale e cioè dal
comune competente per territorio.
Per semplificare il lavoro agli operatori ed agli addetti
comunali, il termine per la conservazione di tali registri è
stato ridotto da cinque a due anni, rispetto all'ultima
registrazione.
Resta invariato l'articolo 102 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 che punisce con
ammende particolarmente pesanti (da lire 1.200.000 a lire 30
milioni) chi viola le disposizioni di cui all'articolo 74.
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