| 1. Il comma 1 dell'articolo 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato
dall'articolo 24 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, è
sostituito dal seguente:
"1. La circolazione, in quantità superiore a chilogrammi
100, del saccarosio in confezioni di peso superiore a 1000
grammi, escluso lo zucchero a velo, del glucosio e
isoglucosio, anche in soluzione, è soggetta in tutto il
territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da
staccarsi a cura del venditore o dello speditore, da appositi
libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dai comuni
competenti per territorio".
| |