| 1. Il comma 10 dell'articolo 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"10. I predetti registri devono essere conservati per un
periodo non inferiore ai due anni dalla data dell'ultima
registrazione e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli
addetti alla vigilanza".
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