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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15114
DDL1293-0002
Progetto di legge Camera n. 1293 - testo presentato - (DDL12-1293)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1293. TESTIPDL
...C1293.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1293 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La legge n. 142 del 1990
  sull'ordinamento delle autonomie locali si presenta come una
  legge generale della Repubblica che fissa i princìpi
  nell'ambito dei quali "le province e i comuni sono enti
  autonomi" e ne determina le funzioni.
    Tale legge, pur ricollegandosi alla Costituzione, non è
  meramente ripetitiva delle formule costituzionali; in più
  punti essa ne offre uno sviluppo e si direbbe una
  interpretazione per alcuni versi innovativa rispetto alle
  precedenti prassi legislative sull'ordinamento delle autonomie
  locali e rappresenta, quanto meno, l'espressione coordinata e
  adeguata alla Costituzione dei princìpi di tale
  ordinamento.
    La più spiccata autonomia degli enti locali, fa sì che essi
  assumano un carattere istituzionale proprio, destinato a
  circoscriversi, salvo il rispetto della normativa superiore
  e delle altre esigenze autonomistiche, sui propri
  bisogni e sulle proprie capacità, andando a determinare più
  compiutamente di quanto non fosse per il passato regime
  autonomistico, quel legame tra ente esponenziale di una
  collettività e la collettività stessa.
    In questo ambito la provincia, disciplinata dal capo V
  della legge n. 142 del 1990, esce rivitalizzata da questa
  riforma dopo le precedenti polemiche, nell'ambito delle quali
  si era addirittura giunti a ipotizzarne la scomparsa; è
  appunto tale legge che stabilisce i criteri necessari per la
  revisione delle attuali circoscrizioni e per la istituzione di
  nuove province.
    Ed è sempre tale legge che rappresenta una grande
  innovazione per i comuni individuando per alcuni di essi, tra
  i quali Genova, le cosiddette "aree metropolitane" che
  comprendono, ai sensi dell'articolo
 
                               Pag. 2
 
  17, anche "gli altri comuni i cui insediamenti abbiano
  con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle
  attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale,
  nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche
  territoriali".
    Va inoltre tenuto conto dei contributi e degli orientamenti
  emersi nel corso del seminario di studi "Città Metropolitana",
  indetto dall'Istituto nazionale di urbanistica in
  collaborazione con l'Unione delle province d'Italia e con
  l'Associazione nazionale dei comuni italiani svoltosi nel
  febbraio 1994, dove i presidenti delle province concordano con
  le richieste avanzate dai sindaci dei comuni capoluogo di
  giungere nei tempi previsti dalla legge n. 142 del 1990 alla
  istituzione delle aree metropolitane richiamando sia le
  regioni che il Governo al compimento degli atti necessari.
    E' sulla base del pieno rispetto della lettera della legge,
  dunque, che il comune di Chiavari ha assunto l'iniziativa per
  la costituzione di una nuova provincia, con l'adesione di
  ventotto comuni circonvicini con centocinquantamila abitanti
  circa complessivi, compresi nella vasta area del Tigullio, che
  per caratteristiche economiche, sociali, culturali e storiche,
  palesemente difformi dalla costituita area metropolitana di
  Genova, riconoscono in Chiavari un importante punto di
  riferimento.
    Sarebbe una scelta sbagliata pensare di superare difficoltà
  e crisi aggregando territori troppo diversi; gli
  amministratori del Tigullio e dell'entroterra si sono
  schierati attorno a questo progetto poiché esso, oltre al
  principale risultato dell'autonomia gestionale garantirà nuovi
  uffici e posti di lavoro ed eviterà la soppressione del
  tribunale di Chiavari, dal quale traggono lavoro centinaia di
  persone.
    Il Tigullio, di cui Chiavari rappresenta il naturale
  capoluogo, tornerà all'autonomia amministrativa che già ebbe
  nel passato,
  riconquistando un ruolo che può e deve preludere ad un
  miglioramento della qualità della vita e ad una crescita
  sociale, economica e culturale adeguata alle esigenze di
  integrazione europea.
    Tale territorio, dal punto di vista ambientale, nel suo
  entroterra non è quasi per nulla compromesso, anzi è ricco di
  potenzialità per una ordinata crescita che rispetti
  l'equilibrio tra l'insediamento umano e le ricchezze naturali
  presenti.
    Beni artistici di notevole valore intrinseco e storico sono
  diffusi su tale territorio: a questa ricca "dote" di bellezze
  naturali e di presenze culturali, la nuova provincia potrebbe
  aggiungere un tessuto economico fatto di aziende piccole e
  medie, nel campo produttivo e nei servizi, che bene ha reagito
  ai diversi periodi congiunturali.
    L'economia del Tigullio è sostanzialmente sana e in
  crescita e lo dimostra il fatto che, in particolare a
  Chiavari, sono stati aperti un numero rilevante di sportelli
  bancari in rapporto alla popolazione residente.
    La città di Chiavari, culla del risorgimento nazionale, ha
  saputo, quindi, svolgere per il passato e ancora oggi svolge
  per tutto il Tigullio la funzione di centro propulsore di
  attività organizzative, economiche e culturali in grado di
  delineare lo sviluppo e l'avvenire proprio e del
  comprensorio.
    La proposta di istituzione della nuova provincia risponde a
  ben fondate motivazioni di carattere economico, sociale e
  storico: è certo, dunque, che essa, insieme a tutte le
  innovazioni recate dal nuovo ordinamento, renderà più incisive
  e dinamiche, più aderenti ai bisogni e alle domande delle
  popolazioni, e più partecipate le politiche di sviluppo che
  competono al governo locale, e ancora più forte e generoso
  sarà il contributo di queste popolazioni alla crescita
  dell'intera comunità regionale.
 
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