| Onorevoli Colleghi! -- La legge n. 142 del 1990
sull'ordinamento delle autonomie locali si presenta come una
legge generale della Repubblica che fissa i princìpi
nell'ambito dei quali "le province e i comuni sono enti
autonomi" e ne determina le funzioni.
Tale legge, pur ricollegandosi alla Costituzione, non è
meramente ripetitiva delle formule costituzionali; in più
punti essa ne offre uno sviluppo e si direbbe una
interpretazione per alcuni versi innovativa rispetto alle
precedenti prassi legislative sull'ordinamento delle autonomie
locali e rappresenta, quanto meno, l'espressione coordinata e
adeguata alla Costituzione dei princìpi di tale
ordinamento.
La più spiccata autonomia degli enti locali, fa sì che essi
assumano un carattere istituzionale proprio, destinato a
circoscriversi, salvo il rispetto della normativa superiore
e delle altre esigenze autonomistiche, sui propri
bisogni e sulle proprie capacità, andando a determinare più
compiutamente di quanto non fosse per il passato regime
autonomistico, quel legame tra ente esponenziale di una
collettività e la collettività stessa.
In questo ambito la provincia, disciplinata dal capo V
della legge n. 142 del 1990, esce rivitalizzata da questa
riforma dopo le precedenti polemiche, nell'ambito delle quali
si era addirittura giunti a ipotizzarne la scomparsa; è
appunto tale legge che stabilisce i criteri necessari per la
revisione delle attuali circoscrizioni e per la istituzione di
nuove province.
Ed è sempre tale legge che rappresenta una grande
innovazione per i comuni individuando per alcuni di essi, tra
i quali Genova, le cosiddette "aree metropolitane" che
comprendono, ai sensi dell'articolo
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17, anche "gli altri comuni i cui insediamenti abbiano
con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle
attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale,
nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche
territoriali".
Va inoltre tenuto conto dei contributi e degli orientamenti
emersi nel corso del seminario di studi "Città Metropolitana",
indetto dall'Istituto nazionale di urbanistica in
collaborazione con l'Unione delle province d'Italia e con
l'Associazione nazionale dei comuni italiani svoltosi nel
febbraio 1994, dove i presidenti delle province concordano con
le richieste avanzate dai sindaci dei comuni capoluogo di
giungere nei tempi previsti dalla legge n. 142 del 1990 alla
istituzione delle aree metropolitane richiamando sia le
regioni che il Governo al compimento degli atti necessari.
E' sulla base del pieno rispetto della lettera della legge,
dunque, che il comune di Chiavari ha assunto l'iniziativa per
la costituzione di una nuova provincia, con l'adesione di
ventotto comuni circonvicini con centocinquantamila abitanti
circa complessivi, compresi nella vasta area del Tigullio, che
per caratteristiche economiche, sociali, culturali e storiche,
palesemente difformi dalla costituita area metropolitana di
Genova, riconoscono in Chiavari un importante punto di
riferimento.
Sarebbe una scelta sbagliata pensare di superare difficoltà
e crisi aggregando territori troppo diversi; gli
amministratori del Tigullio e dell'entroterra si sono
schierati attorno a questo progetto poiché esso, oltre al
principale risultato dell'autonomia gestionale garantirà nuovi
uffici e posti di lavoro ed eviterà la soppressione del
tribunale di Chiavari, dal quale traggono lavoro centinaia di
persone.
Il Tigullio, di cui Chiavari rappresenta il naturale
capoluogo, tornerà all'autonomia amministrativa che già ebbe
nel passato,
riconquistando un ruolo che può e deve preludere ad un
miglioramento della qualità della vita e ad una crescita
sociale, economica e culturale adeguata alle esigenze di
integrazione europea.
Tale territorio, dal punto di vista ambientale, nel suo
entroterra non è quasi per nulla compromesso, anzi è ricco di
potenzialità per una ordinata crescita che rispetti
l'equilibrio tra l'insediamento umano e le ricchezze naturali
presenti.
Beni artistici di notevole valore intrinseco e storico sono
diffusi su tale territorio: a questa ricca "dote" di bellezze
naturali e di presenze culturali, la nuova provincia potrebbe
aggiungere un tessuto economico fatto di aziende piccole e
medie, nel campo produttivo e nei servizi, che bene ha reagito
ai diversi periodi congiunturali.
L'economia del Tigullio è sostanzialmente sana e in
crescita e lo dimostra il fatto che, in particolare a
Chiavari, sono stati aperti un numero rilevante di sportelli
bancari in rapporto alla popolazione residente.
La città di Chiavari, culla del risorgimento nazionale, ha
saputo, quindi, svolgere per il passato e ancora oggi svolge
per tutto il Tigullio la funzione di centro propulsore di
attività organizzative, economiche e culturali in grado di
delineare lo sviluppo e l'avvenire proprio e del
comprensorio.
La proposta di istituzione della nuova provincia risponde a
ben fondate motivazioni di carattere economico, sociale e
storico: è certo, dunque, che essa, insieme a tutte le
innovazioni recate dal nuovo ordinamento, renderà più incisive
e dinamiche, più aderenti ai bisogni e alle domande delle
popolazioni, e più partecipate le politiche di sviluppo che
competono al governo locale, e ancora più forte e generoso
sarà il contributo di queste popolazioni alla crescita
dell'intera comunità regionale.
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