| 1. Lo statuto del consiglio provinciale determina la
distribuzione degli uffici dell'amministrazione provinciale
nel capoluogo.
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2. Le amministrazioni statali possono istituire nella nuova
circoscrizione provinciale propri uffici periferici al fine di
agevolare l'esercizio del diritto di accesso dei cittadini ai
documenti amministrativi, il disbrigo di pratiche, la
presentazione di istanze garantendo, tramite il decentramento,
l'efficienza amministrativa.
3. Ai fini della quantificazione delle risorse spettanti
alla provincia di Chiavari, il Ministro dell'interno,
acquisito il parere obbligatorio della regione Liguria, adotta
i provvedimenti occorrenti alla separazione patrimoniale e al
riparto delle attività e delle passività tra le province di
Genova e Chiavari.
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