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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15122
DDL1294-0002
Progetto di legge Camera n. 1294 - testo presentato - (DDL12-1294)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1294. TESTIPDL
...C1294.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1294 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Le "zone franche" sono
  strumento di fondamentale importanza per il rilancio
  industriale di una regione, anche per l'effetto trainante
  delle varie attività economiche che esse determinano.
  L'istituzione di una zona franca industriale esalta i flussi
  delle merci in uscita a vantaggio della bilancia commerciale
  dell'intera Nazione.  L'investimento occorrente per
  l'istituzione di una zona franca industriale, pur essendo del
  tutto limitato, crea un effetto di incentivazione
  sull'afflusso di capitali privati nazionali ed esteri che non
  ha eguale in nessun altro tipo di intervento pubblico, così da
  pervenire con minima spesa al massimo risultato.  I requisiti
  di flessibilità
  d'uso che caratterizzano la zona franca ne fanno un
  mezzo idoneo ad affrontare e risolvere situazioni di crisi
  endemiche e comportamenti distorti dell'investimento statale e
  l'uso di questo strumento è stato non solo ampiamente
  utilizzato, ma anche sottolineato e segnalato in ambito
  internazionale per risolvere i gravissimi problemi delle
  nazioni sottosviluppate e per rilanciare economicamente le
  zone depresse all'interno delle nazioni occidentali.
    Va inoltre considerato:
      A)  che mediante la realizzazione delle zone franche
  vengono perseguiti i seguenti fini: piena
  occupazione; attrazione
 
                               Pag. 2
 
  di investimenti e promozione dell'afflusso di valute
  pregiate; creazione delle condizioni di favore per
  investimenti di nuove tecnologie ed in generale di
  know-how;  installazione di industrie manufatturiere i
  cui prodotti siano destinati alla riesportazione, proteggendo
  contemporaneamente, grazie alla delimitazione di zona, le
  industrie locali operanti sul mercato interno; qualificazione
  delle forze lavoro locali; utilizzazione di materie prime e di
  prodotti locali;
        B)  che la creazione di zone franche in ambito
  comunitario è del tutto compatibile con il Trattato di Roma
  istitutivo della Comunità economica europea e con i trattati
  successivi;
        C)  che la Comunità economica europea in merito ha
  emanato, già nel 1969, la direttiva riguardante il regime
  delle zone franche (69/75/CEE) seguita dalla direttiva
  (77/388/CEE) relativa al sistema comune d'imposta sul valore
  aggiunto e dai regolamenti approvati dal Consiglio dei
  ministri delle Comunità europee il 25 luglio 1988, i quali
  prevedono il riferimento non più all'articolo 100 ma
  all'articolo 113 del Trattato sulla politica commerciale
  comune, sancendo così anche giuridicamente che le zone e i
  depositi franchi contribuiscono alla promozione del commercio
  estero e in particolare alla ridistribuzione delle merci
  all'interno come all'esterno della Comunità;
        D)  che alle predette direttive sono collegati i
  regolamenti 85/1999/CEE (sul perfezionamento attivo),
  88/2503/CEE, e 90/2561/CEE (sui depositi doganali),
  88/2504/CEE e 90/2562/CEE (sulle zone franche e sui depositi
  franchi).
    Proponiamo, con la proposta di legge che segue, che venga
  istituita una zona franca industriale in Sicilia in
  considerazione del fatto che si tratta:
      di una regione gravemente depressa, economicamente e
  socialmente;
      di una regione la cui disoccupazione, ammontante a circa
  cinquecentomila unità, ha raggiunto un tasso che supera il 24
  per cento delle forze lavoro, con punte addirittura del 27 per
  cento;
      di una regione in cui hanno dato risultati positivi le
  politiche di industrializzazione e sviluppo promosse dallo
  Stato italiano attraverso la Cassa per le opere straordinarie
  di pubblico interesse nell'Italia meridionale prima e
  l'Agenzia per l'intervento industriale nelle zone terremotate
  della Campania e della Basilicata dopo, e quelle messe in atto
  dallo stesso Istituto autonomistico della Regione
  siciliana;
      di una regione in cui proprio il grave stato di
  sottosviluppo è certamente una delle cause determinanti
  dell'esistenza e imperversare di un potere mafioso la cui
  virulenza sanguinaria e la cui incidenza nella società civile
  sono oggi motivo di forte preoccupazione per lo Stato italiano
  e per la stessa Comunità.
    Riteniamo che la predetta zona franca debba essere ubicata
  nell'estremo lembo della costa occidentale dell'Isola, ed
  esattamente nell'area che si estende tra il porto di Trapani e
  l'aeroporto di Birgi (Marsala), già destinata dall'Area di
  sviluppo industriale di Trapani alla istallazione di imprese
  industriali, e a tutt'oggi quasi interamente disponibile.
    E ciò perché:
    - la provincia di Trapani, nell'ambito dell'economia
  regionale siciliana, presenta una situazione sociale ed
  economica molto sconfortante sotto il profilo della
  disoccupazione (tasso del 27,2 per cento), dell'emigrazione
  dei giovani, del mancato adeguamento e ammodernamento
  dell'agricoltura che ne è la principale risorsa, sia per
  insufficienza di attività industriali sia soprattutto per
  deficienza di investimenti;
    - la provincia di Trapani, punta avanzata dell'Europa nel
  Mediterraneo, è stata prescelta dalla Comunità come terminale
  dei sistemi di trasporto europei per l'idoneità dei porti, per
  essere dotata di un aeroporto (Birgi) tra i più moderni e
  sicuri del Mediterraneo e per
 
                               Pag. 3
 
  essere il punto finale del sistema autostradale italiano;
    - il porto di Trapani, per la sua ubicazione, è facile da
  raggiungere per le navi in transito ai fini del carico e
  scarico dei  container;
    - nelle immediate adiacenze è sito il porto di Marsala,
  peraltro in corso di potenziamento;
    - gli accordi commerciali sviluppatisi tra Comunità e Stati
  mediterranei, compresi quelli del Nord-Africa, si presentano
  come struttura di notevole importanza ai fini della piena
  integrazione di una zona franca ubicata nel trapanese.
    Tutto ciò premesso, siamo inoltre del parere che, con
  l'istituzione della zona franca industriale nel trapanese,
  grazie all'alleggerimento del carico burocratico e alle
  agevolazioni fiscali che rientrano nella natura delle zone
  franche, si creerebbe un polo di attività legate ad
  insediamenti industriali ad alta tecnologia che verrebbe ad
  avere un impatto ambientale coerente con le caratteristiche
  naturali dei luoghi ed un ottimale utilizzo delle potenzialità
  connesse alla posizione geografica.
    Con riferimento alla marginalità dell'area del trapanese
  rispetto ai grandi poli di concentrazione industriale in
  Italia e in Europa siamo poi dell'avviso che sia opportuno
  approntare, a lato della zona franca tradizionale, una zona
  d'impresa sul modello di quelle operanti in Belgio o in
  Francia.  Il principale obiettivo di tale zona si
  concretizzerebbe nell'attrazione di investimenti produttivi
  sostenuti, almeno nella fase iniziale, dal Governo
  regionale.
    Sarebbe inoltre anche opportuno, per un decollo ancora più
  rapido delle iniziative della zona franca:
        a)  creare, ad imitazione di modelli collaudati in
  altre regioni in situazioni di particolare gravità (vedi, ad
  esempio,  Tennessee Valley Authority),  un organismo
  destinato a coordinare e programmare le forme di aiuto
  previste e a concedere sollecitamente tutte le autorizzazioni
  altrimenti delegate a vari Ministeri o autorità a livelli
  diversi;
        b)  realizzare, sull'esempio di altre piazze
  commerciali quali Singapore, Hong Kong e l'isola di Madeira,
  un " off-shore  bancario" operante beninteso non in valuta
  nazionale e a beneficio solo dei non residenti;
        c)  autorizzare le imprese a potere usufruire, solo
  per un limitato periodo di tempo, di una parziale riduzione
  dell'imposta sugli utili modulata in funzione di diversi
  parametri, ad esempio quello del numero dei dipendenti.
    Il testo della proposta di legge che si propone, e a cui si
  unisce (in allegato alla relazione) un elenco delle zone
  franche che risultano istituite nella Comunità, si limita a
  contemperare le esigenze essenziali perché con tutta prontezza
  possa essere dato il via, con l'istituzione della zona franca
  industriale di Trapani-Marsala, all'approvazione di uno
  strumento certamente di estrema importanza per fronteggiare
  l'emergenza Sicilia, aprendo finalmente concrete prospettive
  di sviluppo e rilancio socio-economico dell'Isola.
 
                               Pag. 4
 
                                                   Allegato.
  Zone franche e depositi franchi esistenti nel territorio
  comunitario e funzionanti alla data di adozione del
  regolamento 90/2561/CEE della Commissione, del 30 luglio 1990,
  che stabilisce talune disposizioni di applicazione del
  regolamento 88/2503/CEE, del Consiglio, relativo ai depositi
                          doganali.
  DANIMARCA:                        Kobenhavns Frihavn
  REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:  Freihafen Bremen
                                    Freihafen Bremerhaven
                                    Freihafen Cuxhaven
                                    Freihafen Emden
                                    Freihafen Hamburg
                                    Freihafen Kiel
  REPUBBLICA ELLENICA:              Eléyuerh Zvnh Hrakleioy
                                    Eléyuerh Zvnh Peiraia
                                    Eléyuerh Zvnh UessalonikhQ
  SPAGNA:                           Zona franca de Barcelona
                                    Zona franca de Cadiz
                                    Zona franca de Vigo
  IRLANDA:                          Ringaskiddy Free Port
                                    Shannon Free Zone
  ITALIA:                           Punto franco di Trieste
                                    Punto franco di Venezia
  PORTOGALLO:                       Zona Franca da Madeira
                                    (Canical)
                                     Zona Franca da Sines
  REGNO UNITO:
                                    West Midlands Freeport
                                    (Birmingham)
                                    Liverpool Freeport
                                    Southampton Freeport
                                    Ronaldsway Airport
                                    (Ballasala, Isle of Man)
      In Italia, con il decreto-legge 13 maggio 1991, n.151,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
  n.202, è stata data autorizzazione per la costituzione di una
  zona franca nei porti di Genova, Napoli e Venezia (articolo
  2).
 
DATA=940922 FASCID=DDL12-1294 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1294 TOTPAG=0008 TOTDOC=0014 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0004 RIGFIN=040 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=129400 00 FASCIDC=12DDL1294 SORTNAV=0129400 000 00000 ZZDDLC1294 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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