| Onorevoli Colleghi! -- Le "zone franche" sono
strumento di fondamentale importanza per il rilancio
industriale di una regione, anche per l'effetto trainante
delle varie attività economiche che esse determinano.
L'istituzione di una zona franca industriale esalta i flussi
delle merci in uscita a vantaggio della bilancia commerciale
dell'intera Nazione. L'investimento occorrente per
l'istituzione di una zona franca industriale, pur essendo del
tutto limitato, crea un effetto di incentivazione
sull'afflusso di capitali privati nazionali ed esteri che non
ha eguale in nessun altro tipo di intervento pubblico, così da
pervenire con minima spesa al massimo risultato. I requisiti
di flessibilità
d'uso che caratterizzano la zona franca ne fanno un
mezzo idoneo ad affrontare e risolvere situazioni di crisi
endemiche e comportamenti distorti dell'investimento statale e
l'uso di questo strumento è stato non solo ampiamente
utilizzato, ma anche sottolineato e segnalato in ambito
internazionale per risolvere i gravissimi problemi delle
nazioni sottosviluppate e per rilanciare economicamente le
zone depresse all'interno delle nazioni occidentali.
Va inoltre considerato:
A) che mediante la realizzazione delle zone franche
vengono perseguiti i seguenti fini: piena
occupazione; attrazione
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di investimenti e promozione dell'afflusso di valute
pregiate; creazione delle condizioni di favore per
investimenti di nuove tecnologie ed in generale di
know-how; installazione di industrie manufatturiere i
cui prodotti siano destinati alla riesportazione, proteggendo
contemporaneamente, grazie alla delimitazione di zona, le
industrie locali operanti sul mercato interno; qualificazione
delle forze lavoro locali; utilizzazione di materie prime e di
prodotti locali;
B) che la creazione di zone franche in ambito
comunitario è del tutto compatibile con il Trattato di Roma
istitutivo della Comunità economica europea e con i trattati
successivi;
C) che la Comunità economica europea in merito ha
emanato, già nel 1969, la direttiva riguardante il regime
delle zone franche (69/75/CEE) seguita dalla direttiva
(77/388/CEE) relativa al sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto e dai regolamenti approvati dal Consiglio dei
ministri delle Comunità europee il 25 luglio 1988, i quali
prevedono il riferimento non più all'articolo 100 ma
all'articolo 113 del Trattato sulla politica commerciale
comune, sancendo così anche giuridicamente che le zone e i
depositi franchi contribuiscono alla promozione del commercio
estero e in particolare alla ridistribuzione delle merci
all'interno come all'esterno della Comunità;
D) che alle predette direttive sono collegati i
regolamenti 85/1999/CEE (sul perfezionamento attivo),
88/2503/CEE, e 90/2561/CEE (sui depositi doganali),
88/2504/CEE e 90/2562/CEE (sulle zone franche e sui depositi
franchi).
Proponiamo, con la proposta di legge che segue, che venga
istituita una zona franca industriale in Sicilia in
considerazione del fatto che si tratta:
di una regione gravemente depressa, economicamente e
socialmente;
di una regione la cui disoccupazione, ammontante a circa
cinquecentomila unità, ha raggiunto un tasso che supera il 24
per cento delle forze lavoro, con punte addirittura del 27 per
cento;
di una regione in cui hanno dato risultati positivi le
politiche di industrializzazione e sviluppo promosse dallo
Stato italiano attraverso la Cassa per le opere straordinarie
di pubblico interesse nell'Italia meridionale prima e
l'Agenzia per l'intervento industriale nelle zone terremotate
della Campania e della Basilicata dopo, e quelle messe in atto
dallo stesso Istituto autonomistico della Regione
siciliana;
di una regione in cui proprio il grave stato di
sottosviluppo è certamente una delle cause determinanti
dell'esistenza e imperversare di un potere mafioso la cui
virulenza sanguinaria e la cui incidenza nella società civile
sono oggi motivo di forte preoccupazione per lo Stato italiano
e per la stessa Comunità.
Riteniamo che la predetta zona franca debba essere ubicata
nell'estremo lembo della costa occidentale dell'Isola, ed
esattamente nell'area che si estende tra il porto di Trapani e
l'aeroporto di Birgi (Marsala), già destinata dall'Area di
sviluppo industriale di Trapani alla istallazione di imprese
industriali, e a tutt'oggi quasi interamente disponibile.
E ciò perché:
- la provincia di Trapani, nell'ambito dell'economia
regionale siciliana, presenta una situazione sociale ed
economica molto sconfortante sotto il profilo della
disoccupazione (tasso del 27,2 per cento), dell'emigrazione
dei giovani, del mancato adeguamento e ammodernamento
dell'agricoltura che ne è la principale risorsa, sia per
insufficienza di attività industriali sia soprattutto per
deficienza di investimenti;
- la provincia di Trapani, punta avanzata dell'Europa nel
Mediterraneo, è stata prescelta dalla Comunità come terminale
dei sistemi di trasporto europei per l'idoneità dei porti, per
essere dotata di un aeroporto (Birgi) tra i più moderni e
sicuri del Mediterraneo e per
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essere il punto finale del sistema autostradale italiano;
- il porto di Trapani, per la sua ubicazione, è facile da
raggiungere per le navi in transito ai fini del carico e
scarico dei container;
- nelle immediate adiacenze è sito il porto di Marsala,
peraltro in corso di potenziamento;
- gli accordi commerciali sviluppatisi tra Comunità e Stati
mediterranei, compresi quelli del Nord-Africa, si presentano
come struttura di notevole importanza ai fini della piena
integrazione di una zona franca ubicata nel trapanese.
Tutto ciò premesso, siamo inoltre del parere che, con
l'istituzione della zona franca industriale nel trapanese,
grazie all'alleggerimento del carico burocratico e alle
agevolazioni fiscali che rientrano nella natura delle zone
franche, si creerebbe un polo di attività legate ad
insediamenti industriali ad alta tecnologia che verrebbe ad
avere un impatto ambientale coerente con le caratteristiche
naturali dei luoghi ed un ottimale utilizzo delle potenzialità
connesse alla posizione geografica.
Con riferimento alla marginalità dell'area del trapanese
rispetto ai grandi poli di concentrazione industriale in
Italia e in Europa siamo poi dell'avviso che sia opportuno
approntare, a lato della zona franca tradizionale, una zona
d'impresa sul modello di quelle operanti in Belgio o in
Francia. Il principale obiettivo di tale zona si
concretizzerebbe nell'attrazione di investimenti produttivi
sostenuti, almeno nella fase iniziale, dal Governo
regionale.
Sarebbe inoltre anche opportuno, per un decollo ancora più
rapido delle iniziative della zona franca:
a) creare, ad imitazione di modelli collaudati in
altre regioni in situazioni di particolare gravità (vedi, ad
esempio, Tennessee Valley Authority), un organismo
destinato a coordinare e programmare le forme di aiuto
previste e a concedere sollecitamente tutte le autorizzazioni
altrimenti delegate a vari Ministeri o autorità a livelli
diversi;
b) realizzare, sull'esempio di altre piazze
commerciali quali Singapore, Hong Kong e l'isola di Madeira,
un " off-shore bancario" operante beninteso non in valuta
nazionale e a beneficio solo dei non residenti;
c) autorizzare le imprese a potere usufruire, solo
per un limitato periodo di tempo, di una parziale riduzione
dell'imposta sugli utili modulata in funzione di diversi
parametri, ad esempio quello del numero dei dipendenti.
Il testo della proposta di legge che si propone, e a cui si
unisce (in allegato alla relazione) un elenco delle zone
franche che risultano istituite nella Comunità, si limita a
contemperare le esigenze essenziali perché con tutta prontezza
possa essere dato il via, con l'istituzione della zona franca
industriale di Trapani-Marsala, all'approvazione di uno
strumento certamente di estrema importanza per fronteggiare
l'emergenza Sicilia, aprendo finalmente concrete prospettive
di sviluppo e rilancio socio-economico dell'Isola.
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Allegato.
Zone franche e depositi franchi esistenti nel territorio
comunitario e funzionanti alla data di adozione del
regolamento 90/2561/CEE della Commissione, del 30 luglio 1990,
che stabilisce talune disposizioni di applicazione del
regolamento 88/2503/CEE, del Consiglio, relativo ai depositi
doganali.
DANIMARCA: Kobenhavns Frihavn
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Freihafen Bremen
Freihafen Bremerhaven
Freihafen Cuxhaven
Freihafen Emden
Freihafen Hamburg
Freihafen Kiel
REPUBBLICA ELLENICA: Eléyuerh Zvnh Hrakleioy
Eléyuerh Zvnh Peiraia
Eléyuerh Zvnh UessalonikhQ
SPAGNA: Zona franca de Barcelona
Zona franca de Cadiz
Zona franca de Vigo
IRLANDA: Ringaskiddy Free Port
Shannon Free Zone
ITALIA: Punto franco di Trieste
Punto franco di Venezia
PORTOGALLO: Zona Franca da Madeira
(Canical)
Zona Franca da Sines
REGNO UNITO:
West Midlands Freeport
(Birmingham)
Liverpool Freeport
Southampton Freeport
Ronaldsway Airport
(Ballasala, Isle of Man)
In Italia, con il decreto-legge 13 maggio 1991, n.151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n.202, è stata data autorizzazione per la costituzione di una
zona franca nei porti di Genova, Napoli e Venezia (articolo
2).
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