| 1. E' istituita in Sicilia una zona franca ubicata
nell'area che si estende tra il porto di Trapani e l'aeroporto
di Birgi (Marsala), già destinata dall'Area di sviluppo
industriale di Trapani alla installazione di imprese
industriali, come utilmente integrata e ampliata nella
proposta di Piano regolatore generale del comune di
Trapani.
2. Alla delimitazione della zona di cui al comma 1, si
provvede, acquisito il parere del consorzio di cui
all'articolo 11, comma 2, con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei
trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e del commercio con l'estero.
3. Il territorio costituito in zona franca ai sensi del
presente articolo è considerato, fino al 31 dicembre 2050,
fuori dalla linea doganale del territorio dello Stato.
4. Restano comunque in vigore nel territorio della zona
franca tutte le disposizioni di legge e di regolamento che
vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione,
l'esportazione ed il transito di determinate merci a fini
economici e valutari, di polizia sanitaria e fitopatologia per
l'igiene e l'incolumità pubblica, repressione delle frodi in
commercio e tutela e conservazione del patrimonio artistico
nazionale.
| |