| 1. Le imprese esercenti attività in zona franca possono
essere autorizzate:
a) ad essere considerate attive in territorio
doganale, a condizione che gli insediamenti produttivi si
prestino e siano sottoposti a vigilanza permanente;
b) ad introdurre temporaneamente in zona franca
materie prime nazionali per essere ivi lavorate, al fine di
reintrodurre nel territorio doganale i prodotti con esse
ottenuti.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal
Ministro delle finanze il quale, nei casi di cui alla lettera
b) del medesimo comma 1, stabilisce, di concerto con il
Ministro del commercio con l'estero, le condizioni alle quali
le autorizzazioni stesse devono essere subordinate.
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