| (Presidente e vicepresidente).
1. Il presidente e il vicepresidente di ogni organismo
di rappresentanza sono eletti con voto diretto, nominativo e
segreto, a maggioranza qualificata, da tutti i delegati di
ciascun organo.
2. Tutti i delegati dell'organismo di rappresentanza
possono candidarsi alle cariche di presidente e
vicepresidente; in caso di parità nei voti ottenuti tra due
candidati, si procede a ballottaggio.
3. Il presidente e il vicepresidente decadono dalla carica
nel caso in cui venga loro revocata la fiducia mediante la
presentazione di una mozione sottoscritta dal 50 per cento dei
componenti dell'assemblea, con votazione a maggioranza
qualificata.
4. Il presidente e il vicepresidente durano in carica sei
mesi; le nuove elezioni avvengono in concomitanza con le
elezioni dei delegati della categoria "D" di cui al comma 2
dell'articolo 8.
| |