| (Istituzione, tenuta e pubblicazione
dell'albo nazionale degli agenti e consulenti di
infortunistica).
1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato l'albo nazionale degli esperti e
consulenti di infortunistica, liberi professionisti che
esercitano l'attività di valutazione, consulenza e trattazione
in sede stragiudiziale, per conto di danneggiati, per pratiche
aventi per oggetto il risarcimento di danni derivanti da
sinistri di ogni tipo.
2. La tenuta dell'albo è affidata al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato che cura
l'aggiornamento dell'albo entro il 31 dicembre di ogni anno e
la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne invia
copia alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
3. Per ciascun iscritto nell'albo deve essere indicato il
nome, la data di nascita, il comune di residenza, la data di
iscrizione e l'indirizzo della sede operativa.
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