| (Obbligatorietà dell'iscrizione).
1. L'attività di esperto e consulente di infortunistica di
cui all'articolo 1 non può essere esercitata da chi non sia
iscritto nell'albo.
2. Qualora l'attività di esperto e consulente di
infortunistica sia esercitata da una società, l'obbligo di
iscrizione nell'albo deve essere riferito ai legali o al
legale rappresentante della società stessa.
3. Le società sono tenute a comunicare al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato le eventuali
variazioni dei soggetti di cui al comma 2 per l'aggiornamento
dell'albo, entro e non oltre due mesi dalla avvenuta
variazione.
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