| (Durata del mandato).
1. Gli eletti delle categorie "A", "B" e "C" durano in
carica due anni.
2. Gli eletti della categoria della leva "D" durano in
carica sei mesi con garanzia di copertura dell'intero
mandato.
3. Il mandato è rinnovabile, anche consecutivamente, senza
alcun limite.
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4. Gli eletti, militari di carriera, volontari o di leva,
che cessano anticipatamente dal mandato, sono sostituiti, per
il periodo residuo, dai militari che, nelle votazioni
effettuate, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo
degli eletti, alle condizioni poste dal comma 5 dell'articolo
5. In mancanza di subentranti aventi diritto si procede a
nuove elezioni solo per la categoria interessata alla
copertura dei seggi vacanti.
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