| (Requisiti per l'iscrizione nell'albo).
1. Ha diritto di essere iscritto nell'albo chiunque è in
possesso dei seguenti requisiti:
a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli
Stati membri dell'Unione europea o straniero residente nel
territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo
trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini
italiani, salvo il caso di apolidia;
b) abbia il godimento dei diritti civili;
c) non abbia riportato condanna irrevocabile per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro
l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica,
contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro
il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale
sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato
di omesso versamento dei contributi
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previdenziali e assistenziali obbligatori ovvero condanna
irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria
dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore ai
tre anni;
d) sia fornito di diploma di licenza di scuola
media superiore o di diploma equipollente;
e) abbia effettuato un periodo di praticantato
presso uno studio di esperti e consulenti di infortunistica o
abbia esercitato l'attività di liquidatore sinistri alle
dipendenze di compagnie di assicurazione, con competenze anche
per i danni a persona, per un periodo continuativo non
inferiore a due anni;
f) abbia superato una prova di idoneità mediante
esame scritto ed orale.
2. La domanda di partecipazione alla prova di idoneità di
cui alla lettera f) del comma 1 deve essere corredata
dai certificati attestanti il possesso dei requisiti previsti
dal medesimo comma 1 e da certificato antimafia.
3. Le prove del possesso del requisito di cui al comma 1,
lettera e), devono essere presentate alla commissione
provinciale che ne valuta la validità dando il nulla osta
all'iscrizione.
4. Non possono esercitare l'attività di esperto e
consulente di infortunistica, né essere iscritti nell'albo:
a) gli enti pubblici;
b) le imprese di assicurazione;
c) i periti, gli informatori e i consulenti in
genere che abbiano con le imprese di assicurazione rapporti di
collaborazione retribuita, anche a carattere non
continuativo;
d) gli agenti e i mediatori assicurativi e i loro
collaboratori;
e) i riparatori di veicoli e di natanti;
f) tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro
dipendente.
5. Le modalità della domanda di iscrizione nell'albo, le
materie e i programmi di esame per la prova di idoneità, la
composizione della commissione esaminatrice
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e le modalità per la partecipazione e lo svolgimento
degli esami sono disciplinati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi,
per la prima attuazione della presente legge, entro tre mesi
dalla data della sua entrata in vigore.
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