| (Cancellazione dall'albo e reiscrizione).
1. La cancellazione dall'albo è disposta dalla commissione
nazionale di cui all'articolo 7, nei seguenti casi:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) perdita dei requisiti di cui al comma 1, lettere
a) e b), dell'articolo 4;
c) sopravvenuta incompatibilità, ai sensi del comma
4 dell'articolo 4;
d) condanna irrevocabile per alcuno dei reati di
cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 4;
e) radiazione;
f) dichiarazione di fallimento.
2. La reiscrizione nell'albo può essere richiesta senza
alcun limite in caso di rinuncia; in seguito al venir meno dei
presupposti che hanno determinato la cancellazione, qualora la
stessa sia stata disposta per i casi di cui alle lettere
b) e c) del comma 1; per intervenuta
riabilitazione, quando la cancellazione sia stata disposta per
i casi di cui alle lettere d) ed f) del comma 1;
decorsi cinque anni,
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in caso di radiazione. Per la reiscrizione si segue lo stesso
procedimento previsto per l'iscrizione.
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