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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15143
DDL1295-0009
Progetto di legge Camera n. 1295 - testo presentato - (DDL12-1295)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C1295. TESTIPDL
...C1295.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1295 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Commissione nazionale per gli esperti
               e consulenti di infortunistica).
    1.  Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato è istituita la commissione nazionale per gli
  esperti e consulenti di infortunistica.
    2.  La commissione è composta:
      a)  da un sottosegretario di Stato del Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la
  presiede;
      b)  da un funzionario della Direzione generale delle
  assicurazioni private e di interesse collettivo, con qualifica
  non inferiore a primo dirigente;
      c)  da un rappresentante dell'Istituto per la
  vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
  collettivo (ISVAP);
      d)  da cinque rappresentanti degli esperti e
  consulenti di infortunistica iscritti nell'albo
  professionale;
      e)  da un rappresentante dell'Associazione nazionale
  imprese assicuratrici (ANIA).
    3.  I componenti della commissione, nonché i supplenti per
  ciascuno dei componenti di cui alle lettere  b), c), d)  e
  e)  del comma 2 sono nominati, per la durata di tre anni,
  con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato.
    4.  I componenti di cui alla lettera  d)  del comma 2,
  nonché i relativi supplenti, sono nominati dal Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato su
  designazione delle associazioni professionali e sindacali di
  categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
  Qualora dette organizzazioni non provvedano alla indicazione
  dei soggetti proposti entro trenta giorni dalla richiesta, i
  componenti sono nominati di propria iniziativa dal
 
                               Pag. 7
 
  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
    5.  I componenti di cui alle lettere  b)  e  c)  del
  comma 2 nonché i relativi supplenti sono nominati dal Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione
  alle designazioni effettuate dalla Direzione generale delle
  assicurazioni private e di interesse collettivo, e dal
  Ministro del tesoro.
    6.  La commissione decide a maggioranza dei suoi componenti.
  In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
    7.  Le funzioni di segreteria sono svolte dal funzionario
  della Direzione generale delle assicurazioni private e di
  interesse collettivo di cui alla lettera  b)  del comma
  2.
    8.  La commissione è organo consultivo del Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le
  questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'albo.  La
  commissione ha inoltre il compito di promuovere ed istruire i
  procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti
  nell'albo e di proporre al Ministero dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato i provvedimenti disciplinari da
  adottare.
 
DATA=940922 FASCID=DDL12-1295 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1295 TOTPAG=0012 TOTDOC=0018 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=004 PAGFIN=0007 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=129500 00 FASCIDC=12DDL1295 SORTNAV=0129500 000 00000 ZZDDLC1295 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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