| (Commissione nazionale per gli esperti
e consulenti di infortunistica).
1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato è istituita la commissione nazionale per gli
esperti e consulenti di infortunistica.
2. La commissione è composta:
a) da un sottosegretario di Stato del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la
presiede;
b) da un funzionario della Direzione generale delle
assicurazioni private e di interesse collettivo, con qualifica
non inferiore a primo dirigente;
c) da un rappresentante dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP);
d) da cinque rappresentanti degli esperti e
consulenti di infortunistica iscritti nell'albo
professionale;
e) da un rappresentante dell'Associazione nazionale
imprese assicuratrici (ANIA).
3. I componenti della commissione, nonché i supplenti per
ciascuno dei componenti di cui alle lettere b), c), d) e
e) del comma 2 sono nominati, per la durata di tre anni,
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
4. I componenti di cui alla lettera d) del comma 2,
nonché i relativi supplenti, sono nominati dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato su
designazione delle associazioni professionali e sindacali di
categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Qualora dette organizzazioni non provvedano alla indicazione
dei soggetti proposti entro trenta giorni dalla richiesta, i
componenti sono nominati di propria iniziativa dal
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Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. I componenti di cui alle lettere b) e c) del
comma 2 nonché i relativi supplenti sono nominati dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione
alle designazioni effettuate dalla Direzione generale delle
assicurazioni private e di interesse collettivo, e dal
Ministro del tesoro.
6. La commissione decide a maggioranza dei suoi componenti.
In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
7. Le funzioni di segreteria sono svolte dal funzionario
della Direzione generale delle assicurazioni private e di
interesse collettivo di cui alla lettera b) del comma
2.
8. La commissione è organo consultivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le
questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'albo. La
commissione ha inoltre il compito di promuovere ed istruire i
procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti
nell'albo e di proporre al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato i provvedimenti disciplinari da
adottare.
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