| (Commissioni provinciali per gli esperti
e consulenti di infortunistica).
1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura è istituita una commissione provinciale per gli
esperti e consulenti di infortunistica.
2. Le commissioni durano in carica tre anni e sono
composte:
a) dal presidente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, con
funzioni di presidente;
b) da un funzionario della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, che assolve le funzioni
di segretario;
c) da tre rappresentanti degli esperti e consulenti
di infortunistica iscritti all'albo, nominati dal presidente
della camera
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di commercio, industria, artigianato e agricoltura su
designazione delle organizzazioni sindacali e associazioni
professionali di categoria maggiormente rappresentative sul
piano provinciale.
3. Le commissioni provinciali oltre ad adempiere tutti gli
altri compiti loro demandati dalla presente legge:
a) esercitano le funzioni inerenti alla tenuta
dell'albo;
b) controllano la legittimazione degli esercenti
l'attività degli esperti e consulenti di infortunistica;
c) esercitano funzioni di controllo sull'etica
professionale degli iscritti nell'albo e vigilano sul corretto
esercizio della attività di esperti e consulenti di
infortunistica;
d) promuovono iniziative atte ad elevare la
qualificazione e l'aggiornamento professionale degli esperti e
consulenti di infortunistica.
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