| (Contributo annuale).
1. Gli iscritti nell'albo sono tenuti al pagamento del
contributo annuale di lire 600.000 da versarsi in apposito
conto corrente postale intestato alla locale sezione della
tesoreria provinciale dello Stato, entro il 31 gennaio
dell'anno cui si riferisce l'iscrizione.
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2. La misura del contributo annuale può essere variata con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo
7.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente
articolo sono imputate a favore del bilancio dello Stato.
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