| (Sanzioni disciplinari).
1. L'iscritto che nell'esercizio della propria attività
tenga una condotta o compia atti non conformi all'etica, alla
dignità e al decoro professionale è soggetto alle seguenti
sanzioni disciplinari:
a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione dall'albo.
2. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo
formale; è motivato ed è inflitto mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento e di esso è data
comunicazione anche al proponente.
3. La censura è disposta per rilevanti manchevolezze. E'
notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e
di essa è data comunicazione anche alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui
l'iscritto ha la sua sede operativa.
4. La radiazione è inflitta per fatti di particolare
gravità e comporta la cancellazione dall'albo. Di essa è data
comunicazione con le stesse modalità di cui al comma 2 alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa e a
tutte le imprese di assicurazione operanti nel territorio
nazionale.
5. Contro il provvedimento di radiazione dall'albo può
essere proposta impugnazione, entro novanta giorni dalla data
di comunicazione della deliberazione, con
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ricorso al tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto ha
la sua sede operativa, che decide in camera di consiglio.
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