| (Procedimento disciplinare).
1. Il procedimento disciplinare è promosso dalla
commissione nazionale, anche su segnalazione delle commissioni
provinciali.
2. Il presidente della commissione nazionale dispone i
necessari accertamenti e comunica all'interessato l'apertura
del procedimento disciplinare, nomina un relatore e fissa la
data della seduta per la trattazione orale.
3. La comunicazione all'interessato deve essere fatta
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve
contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento
restano, per trenta giorni dalla data della ricezione, a sua
disposizione presso il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato con facoltà per l'interessato di estrarne
copia. La lettera raccomandata deve contenere, altresì,
l'invito all'interessato a far pervenire alla commissione,
almeno trenta giorni prima della data fissata per la seduta,
eventuali scritti o memorie difensive e documenti.
L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per
svolgere oralmente la propria difesa.
4. Nel giorno fissato per la trattazione orale la
commissione, sentiti il relatore e l'interessato, sempre che
questi ne abbia fatto richiesta, adotta le proprie
deliberazioni.
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