| (Sanzioni amministrative).
1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto
costituisca reato e
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delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 11,
l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente
legge è punita con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da un minimo di lire 500.000 a un
massimo di lire 5.000.000.
2. Al procedimento per l'accertamento e l'irrogazione della
sanzione amministrativa si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad emettere la
ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24
novembre 1981, n. 689, è il direttore dell'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo in
cui è stato commesso l'illecito amministrativo.
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