| (Disposizioni transitorie).
1. In sede di prima formazione dell'albo sono esonerati
dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione nell'albo
coloro,
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che, essendo in possesso dei requisiti previsti dal comma 1,
lettere a), b) e c) dell'articolo 4, abbiano
esercitato con carattere di continuità l'attività di esperto e
consulente di infortunistica per la valutazione e la
trattazione stragiudiziale dei danni alle cose e alle persone
nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della
presente legge.
2. L'attività quinquennale di cui al comma 1 può essere
stata esercitata sia in qualità di titolare, socio o
collaboratore di uno studio di infortunistica, sia in qualità
di liquidatore sinistri alle dipendenze di una compagnia di
assicurazione.
3. Chi non abbia svolto l'attività quinquennale indicata
dal presente articolo, per l'iscrizione all'albo deve
attenersi alla procedura prevista dall'articolo 4.
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