| Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge è tesa
a risolvere l'annoso problema della qualificazione,
soprattutto morale, degli ex ispettori del lavoro, validissimi
funzionari dello Stato, che per una iniqua e disattenta
interpretazione della Commissione paritetica di cui
all'articolo 10 della legge n. 312 del 1980 venivano
inquadrati nel VII livello per effetto del provvedimento del
30 marzo 1981 emesso ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 4,
della legge 11 luglio 1980, n. 312, con decorrenza 1^ gennaio
1981, anziché nella VIII qualifica funzionale secondo quanto
suggerirebbe una corretta interpretazione dell'articolo 2
della stessa legge n. 312 del 1980, visto che i compiti svolti
dai predetti funzionari attengono rilevanza esterna con
conseguente responsabilità.
Infatti, se si esaminano la VII e la VIII qualifica cui si
è fatto cenno, appare pacifico che la discriminante principale
e chiaramente oggettiva che pone su piani diversi le due
qualifiche è rappresentata dalle attività che comportano
responsabilità esterna.
Il predetto principio, purtroppo con evidente violazione di
legge, non è stato applicato relativamente al 238^ profilo
professionale - funzionario dell'Ispettorato del lavoro VIII
qualifica funzionale -, ed al 239^ - collaboratore
dell'Ispettorato del lavoro - VII qualifica funzionale.
Per questi ultimi il grado di responsabilità e la sfera di
autonomia (che determina responsabilità) indicati dalle
declaratorie, sono identici, ed identica, tra l'altro, è la
circostanza che l'ex ispettore del lavoro, in
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base all'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, può emanare disposizioni
anche immediatamente esecutive il cui ricorso generalmente non
produce sospensione. Le mansioni di diritto assegnate, e di
fatto esercitate, non presentano alcuna differenza.
Sul piano dell'uguaglianza diventa poi paradossale la
situazione che si verifica quando gli ex ispettori del lavoro,
per la loro competenza generale in materia e per la rivestita
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, sono chiamati a
funzioni di coordinamento, rivestendo la VII qualifica
funzionale, nei confronti degli ispettori dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro
(INAIL) e del Servizio per gli elenchi nominativi dei
lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura (SCAU),
tutti inquadrati nell'VIII qualifica funzionale.
Appaiono chiare quindi, onorevoli colleghi, le violazioni
degli articoli 3 e 97 della Costituzione (per gli evidenti
trattamenti disuguali) e dell'articolo 2 della legge n. 312
del 1980, là dove individua la diversità tra la VII e la VIII
qualifica nella responsabilità esterna con la conseguente
violazione dell'articolo 4, ottavo comma della legge n. 312
del 1980.
Non si capisce il motivo per il quale per il Ministero del
lavoro e della previdenza
sociale si sia voluta adottare una interpretazione del
tutto particolare e illegittima.
Non si può e non si deve lasciare che l'inquadramento nella
VII qualifica funzionale resti consolidato
nell'ingiustizia.
Sono stati in molti, nel passato, a riconoscere le gravi
azioni, le omissioni e le iniquità a danno degli ispettori del
lavoro di VII qualifica funzionale. Infatti presso la Funzione
pubblica sono intervenuti, per tentare di compiere atto
riparatore, la stessa Direzione generale per gli affari
generali ed il personale del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale con nota n. 124233 dell'11 aprile 1991;
l' ex Ministro Franco Marini con nota n. 45580 del 20
febbraio 1992 e diretta al senatore Pavan già Presidente della
Commissione paritetica; l'onorevole Cristofori nella veste di
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio del
ministri con lettera del 21 febbraio 1992 e di Ministro del
lavoro con nota del 23 novembre 1992.
E' opportuno inoltre rilevare che il tribunale
amministrativo regionale della Liguria ha dato ragione agli ex
ispettori del lavoro ricorrenti, accogliendo il ricorso ed
annullando nella parte riguardante i ricorrenti, il decreto
ministeriale di inquadramento nonché la deliberazione del 28
settembre 1988 della Commissione paritetica prevista
dall'articolo 10 della legge n. 312 del 1980.
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