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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15154
DDL1296-0002
Progetto di legge Camera n. 1296 - testo presentato - (DDL12-1296)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1296. TESTIPDL
...C1296.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1296 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge è tesa
  a risolvere l'annoso problema della qualificazione,
  soprattutto morale, degli ex ispettori del lavoro, validissimi
  funzionari dello Stato, che per una iniqua e disattenta
  interpretazione della Commissione paritetica di cui
  all'articolo 10 della legge n. 312 del 1980 venivano
  inquadrati nel VII livello per effetto del provvedimento del
  30 marzo 1981 emesso ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 4,
  della legge 11 luglio 1980, n. 312, con decorrenza 1^ gennaio
  1981, anziché nella VIII qualifica funzionale secondo quanto
  suggerirebbe una corretta interpretazione dell'articolo 2
  della stessa legge n. 312 del 1980, visto che i compiti svolti
  dai predetti funzionari attengono rilevanza esterna con
  conseguente responsabilità.
    Infatti, se si esaminano la VII e la VIII qualifica cui si
  è fatto cenno, appare pacifico che la discriminante principale
  e chiaramente oggettiva che pone su piani diversi le due
  qualifiche è rappresentata dalle attività che comportano
  responsabilità esterna.
    Il predetto principio, purtroppo con evidente violazione di
  legge, non è stato applicato relativamente al 238^ profilo
  professionale - funzionario dell'Ispettorato del lavoro VIII
  qualifica funzionale -, ed al 239^ - collaboratore
  dell'Ispettorato del lavoro - VII qualifica funzionale.
    Per questi ultimi il grado di responsabilità e la sfera di
  autonomia (che determina responsabilità) indicati dalle
  declaratorie, sono identici, ed identica, tra l'altro, è la
  circostanza che l'ex ispettore del lavoro, in
 
                               Pag. 2
 
  base all'articolo 10 del decreto del Presidente della
  Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, può emanare disposizioni
  anche immediatamente esecutive il cui ricorso generalmente non
  produce sospensione.  Le mansioni di diritto assegnate, e di
  fatto esercitate, non presentano alcuna differenza.
    Sul piano dell'uguaglianza diventa poi paradossale la
  situazione che si verifica quando gli ex ispettori del lavoro,
  per la loro competenza generale in materia e per la rivestita
  qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, sono chiamati a
  funzioni di coordinamento, rivestendo la VII qualifica
  funzionale, nei confronti degli ispettori dell'Istituto
  nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto
  nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro
  (INAIL) e del Servizio per gli elenchi nominativi dei
  lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura (SCAU),
  tutti inquadrati nell'VIII qualifica funzionale.
    Appaiono chiare quindi, onorevoli colleghi, le violazioni
  degli articoli 3 e 97 della Costituzione (per gli evidenti
  trattamenti disuguali) e dell'articolo 2 della legge n. 312
  del 1980, là dove individua la diversità tra la VII e la VIII
  qualifica nella responsabilità esterna con la conseguente
  violazione dell'articolo 4, ottavo comma della legge n. 312
  del 1980.
    Non si capisce il motivo per il quale per il Ministero del
  lavoro e della previdenza
  sociale si sia voluta adottare una interpretazione del
  tutto particolare e illegittima.
    Non si può e non si deve lasciare che l'inquadramento nella
  VII qualifica funzionale resti consolidato
  nell'ingiustizia.
    Sono stati in molti, nel passato, a riconoscere le gravi
  azioni, le omissioni e le iniquità a danno degli ispettori del
  lavoro di VII qualifica funzionale.  Infatti presso la Funzione
  pubblica sono intervenuti, per tentare di compiere atto
  riparatore, la stessa Direzione generale per gli affari
  generali ed il personale del Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale con nota n. 124233 dell'11 aprile 1991;
  l' ex  Ministro Franco Marini con nota n. 45580 del 20
  febbraio 1992 e diretta al senatore Pavan già Presidente della
  Commissione paritetica; l'onorevole Cristofori nella veste di
  Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio del
  ministri con lettera del 21 febbraio 1992 e di Ministro del
  lavoro con nota del 23 novembre 1992.
    E' opportuno inoltre rilevare che il tribunale
  amministrativo regionale della Liguria ha dato ragione agli ex
  ispettori del lavoro ricorrenti, accogliendo il ricorso ed
  annullando nella parte riguardante i ricorrenti, il decreto
  ministeriale di inquadramento nonché la deliberazione del 28
  settembre 1988 della Commissione paritetica prevista
  dall'articolo 10 della legge n. 312 del 1980.
 
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